Accertamento tributario – Motivazione – Divieto della integrazione della motivazione in sede giudiziaria – Sentenza Cassazione 5.8.2
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Segnalato da FrancoIonadi Euro Sentenza
I
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento, ai sensi dell'art. 42 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (nel testo, applicabile "ratione temporis", anteriore alle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 32 del 2001), puo' essere assolto per
relationem" a condizione che l'atto richiamato sia stato portato a conoscenza del contribuente, precedentemente o contestualmente all'avviso medesimo, in modo da consentire a quest'ultimo di prendere cognizione degli elementi sui quali si fonda la pretesa fiscale e di apprestare un'adeguata difesa. Ne consegue che la motivazione dell'avviso di accertamento non puo'
essere legittimamente integrata in corso di giudizio, mediante la produzione solo in tale fase dell'atto richiamato, in quanto cio' comporterebbe la lesione del diritto di difesa del contribuente, potendo l'amministrazione, in sede contenziosa, soltanto fornire la prova del fondamento della pretesa
impositiva.
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2002-10-07 Segnalato da FrancoIonadi Euro Sentenza
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