Accertamento tributario - Motivazione per relationem - Omessa allegazione dell'atto richiamato e nullità dell'avviso - Sentenza Commissione Tributaria
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Segnalato da FrancoIonadi Euro Sentenza
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Al link il testo integrale della sentenza della CTP di Torino (peraltro da noi già segnalata in massima), che ha ritenuto di aderire al nuovo indirizzo della Cassazione in materia di nullità dell'avviso di accertamento al quale non sia allegato l'atto richiamato (sentenza n. 15234/2001).
Si ricorderà infatti che la Suprema Corte, con l'indicata pronuncia, ha dichiarato espressamente di discostarsi dall'orientamento precedente che, postulando una natura "processuale" dell'atto di accertamento, ne traeva il corollario che gli atti in esso richiamati "per relationem" potessero essere prodotti in giudizio, anziché essere allegati all'avviso stesso.
Viceversa, la Corte, rivaluta la natura sostanziale, più che processuale, dell'avviso di accertamento, il quale pertanto deve contenere sin dall'inizio non solo gli estremi del titolo e della pretesa tributaria, ma anche dei presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo giustificano, costituendone un imprescindibile requisito di legittimità la cui mancanza è sanzionata dalla nullità.
La CTP di torino ha applicato tale principio in materia di avviso di accertamento ai fini dell'ICI, in ossequio a quanto previsto dall'art. 2 bis del D. LGS. N. 504/92, nel testo risultante dalla modifica di cui al D. Lgs. n. 32 del 26.1.2001, che così recita: "Se la motivazione fa riferimetno a un altro atto non consociuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale"
Link: http://www.altalex.com/index.php?idnot=5172
2002-10-03 Segnalato da FrancoIonadi Euro Sentenza
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