Diritto Tributario

Dal 19.3.2000 la banca dati tributaria doc.

A cura dell'avv. Franco Ionadi e del dott. Spataro



Chiusura liti fiscali pendenti - Il testo dell'articolo 9 del disegno di legge finanziaria - (Tributario)


2002-10-02
abstract: Chiusura liti fiscali pendenti - Il testo dell'articolo 9 del disegno di legge f ...

Segnalato da FrancoIonadi Euro


A

Articolo 9

(Chiusura delle liti fiscali pendenti)

I. Le liti fiscali di valore non superiore a 20.000 euro nelle quali siano parte processuale gli uffici delle Agenzie fiscali, pendenti alla data del 29 settembre 2002 dinanzi alle commissioni tributarie in ogni grado del giudizio, anche a seguito di rinvio, e quelle che possono insorgere per avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione notificati entro la medesima data, ivi compresi i processi verbali di constatazione per i quali non sia stato ancora notificato at to di imposizione, possono essere definite a domanda del ricorrente, con il pagamento della somma:

a) di euro 150 se il valore della lite è di importo fino a euro 2.000;

b) pari al dieci per cento del valore della lite, se questo è di importo superiore a euro 2.000 e fino a euro 20.000.

2. Le somme dovute ai sensi del comma 1 e del comma 5 sono versate entro il 28 febbraio 2003 secondo le ordinarie modalità previste per il versamento dei tributi cui la lite si riferisce, esclusa in ogni caso la compensazione prevista dall’articolo 17 del decreta legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Dette somme possono essere versate anche ratealmente in un massimo di sei rate trimestrali di pari importo. L’importo della prima rata é versato entro il termine indicato nel primo periodo. Dalla stessa data sono calcolati gli interessi al saggio legale dovuti sull’importo delle rate successive, e per il versamento di tali somme il contribuente e tenuto a prestare garanzia con le modalità di cui all’articolo 38-bis del decreta del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per il periodo di rateazione del detto importo, aumentato di un anno.

3. Ai fini del presente articolo:

a) per lite fiscale si intende la contestazione relativa a ciascun atto di imposizione o di irrogazione di sanzioni considerando, comunque, lite fiscale autonoma quella relativa all’imposta sull’incremento del valore degli immobili;

b) per lite pendente si intende quella per la quale non è intervenuto, alla data del 29 settembre 2002, il deposito della sentenza nella segreteria commissione tributaria; la lite e pendente anche nel caso che il ricorso presentato sia dichiarato o sia ritenuto inammissibile dall’ufficio;

c) per valore della lite si intende l’importo dell’imposta accertata o della maggiore imposta accertata, ovvero, in caso di ricorso, dell’imposta che ha formato oggetto di contestazione, al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni collegate al tributo, anche se irrogate con separato provvedimento; in caso di liti relative alla irrogazione di sanzioni non collegate al tributo, delle stesse si tiene conto ai fini del valore della lite; il valore della lite è determinato con riferimento a ciascun atto impugnato, indipendentemente dal numero di soggetti interessati e dai tributi in esso indicati; se l’atto impugnato si riferisce anche all’imposta sull’incremento di valore degli immobili la relativa lite si definisce autonomamente; se la lite è pendente dopo che è intervenuta pronuncia di commissione tributaria in qualsiasi grado di giudizio, l’importo da assumere a base del calcolo per la definizione ai sensi del presente articolo e comunque il valore accertato nei limiti in cui è stato contestato con il ricorso. In mancanza di avviso di accertamento e quando i processi verbali prevedono una sanzione da un minimo ad un massimo, l’importo della sanzione necessario per il calcolo del valore della lite è il minimo previsto;

4. Il reddito definito ai sensi dei commi precedenti non rileva ai fini del contributo per il servizio sanitario nazionale.

5. Per ciascuna lite pendente e effettuato, entro il 28 febbraio 2003, un separato versamento ed è presentata, entro il 15 marzo 2003, una distinta domanda di definizione in carta libera, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia il c


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2002-10-02 Segnalato da FrancoIonadi Euro








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