Contributo unificato - Presupposti e ambito di operatività alla luce delle ultime modifiche legislative - Quadro riepilogativo - (Tributario)
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Segnalato da FrancoIonadi Euro Approfondimento
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"Riferimenti normativi
L'articolo 9 della legge n. 488 del 1999, così come modificato dal decreto legge n. 28 del 2002 convertito dalla legge n. 91/2002, ha stabilito l'istituzione del contributo unificato di iscrizione a ruolo per tutti i provvedimenti giurisdizionali civili e amministrativi, comprese le procedure concorsuali e di volontaria giurisdizione, in luogo delle imposte di bollo, della tassa di iscrizione a ruolo, dei diritti di cancelleria nonché dei diritti di chiamata di causa dell'ufficiale giudiziario.
Con il Dpr n. 126 del 2001 (modificato, poi, dal Dpr n. 466/2001) sono stati determinati tempi e modalità del pagamento del contributo, prevedendone il versamento presso gli uffici postali o gli sportelli bancari con modello F23, oppure con bollettino di conto corrente postale intestato alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato o ancora presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati.
L'Agenzia, con la risoluzione n. 60/2002 e con la circolare n. 21/2002, ha fornito i primi chiarimenti in merito alle disposizioni di legge.
Il 30 maggio 2002 è stato approvato, con Dpr n. 115, il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia che, pur abrogando l'articolo 9 della legge n. 488/1999, ha di fatto riproposto ed integrato le disposizioni in merito al contributo unificato...." (Da www.fiscooggi.it)
Link: http://www.fiscooggi.it/reader/drvisapi.dll?MIval=
2002-09-11 Segnalato da FrancoIonadi Euro Approfondimento
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