Diritto Tributario

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A cura dell'avv. Franco Ionadi e del dott. Spataro



Agevolazioni fiscali prima casa - Decadenza e prescrizione dell'azione di recupero del tributo - Circolare Entrate 14.8.2002 n. 69(Tributario)


2002-09-09
abstract: Agevolazioni fiscali prima casa - Decadenza e prescrizione dell'azione di recupe ...

Segnalato da FrancoIonadi Euro


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L'Agenzia, con la indicata circolare, cerca di dare un indirizzo uniforme in materia di termine di decadenza dell'azione della finanza per il recupero del tributo ordinario conseguente alla verificata insussistenza dei requisiti richiesti ai fini della fruizione dei benefici fiscali per l'acquisto della prima casa.
L'esigenza di emanare la circolare è sorta in considerazione degli indirizzi operativi in precedenza assunti dall'amministrazione finanziaria, alla luce dell'orientamento formatosi nella giurisprudenza della Corte di Cassazione.
Al link il testo della circolare, mentre qui di seguito si riportano le massime delle pronunce della Cassazione in essa richiamate.

(SUGGERIMENTO: Avviando la ricerca mediante il form di ricerca libera di questa sezione, con le parole PRIMA CASA, si potrà accedere ai numerosi documenti segnalati da Iusseek/Tributario negli ultimi due anni nella specifica materia.)

Sentenza n. 4944/99

In tema di imposta di registro, il diritto a chiedere l'imposta nella misura ordinaria a seguito di revoca delle agevolazioni fiscali di cui alla legge 5 aprile 1985, n. 118, provvisoriamente concesse in relazione ad un atto di acquisto di immobile, e' soggetto alla prescrizione decennale di cui all'art. 78 del d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e non al termine triennale di decadenza di cui al secondo comma dell'art. 76 dello stesso d.P.R..

Sentenza n. 9280/98

Decorsi tre anni dalla registrazione del contratto l'amministrazione finanziaria non puo' piu' dichiarare la decadenza dai benefici previsti nella legge n. 118 del 1985 per l'acquisto della prima abitazione, trovando in tal caso applicazione il termine di decadenza triennale di cui all'art.
76, secondo comma, del d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e non il piu' lungo termine di prescrizione decennale previsto dal successivo art. 78, la cui applicabilita' presuppone che il credito dell'amministrazione finanziaria sia stato definitivamente accertato.


Sentenza n. 7947/99

La legge n. 168 del 1982, che ha introdotto, per un determinato periodo di tempo, una serie di agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa (come le leggi successive, che, sempre per periodi limitati, hanno confermato tale beneficio), nel prevedere, all'art. 1, comma 6, la
possibilita' per l'amministrazione di procedere a verifiche in ordine alla sussistenza dei requisiti per fruire di tali agevolazioni, con eventuale revoca delle stesse, non fissa alcun termine al riguardo. Pertanto, in tema di imposta di registro, l'indagine sulla individuazione del termine di decadenza del potere in esame va condotta con riguardo alla normativa
vigente in detta materia all'epoca della registrazione, nella specie, il d.P.R. n. 634 del 1972, che, all'art.74, peraltro riprodotto quasi integralmente dall'art.76 del successivo d.P.R.n. 131 del 1986,concernente la nuova disciplina della imposta di registro, regola varie ipotesi di decadenza, prevedendo, al secondo comma, n.1, relativamente agli atti gia' presentati per la registrazione (come nel caso
di specie), il termine di decadenza triennale, decorrente dalla richiesta di registrazione.

Sentenza n. 1196/2000 (SSUU)

L'avviso di liquidazione dell'imposta di registro con aliquota ordinaria e connessa soprattassa, a carico del compratore di un immobile abitativo che abbia indebitamente goduto, in sede di registrazione del contratto, del trattamento agevolato di cui all'art. 1 comma sesto della legge 22 aprile 1982, n. 168, e' soggetto a termine triennale di decadenza, ai sensi e nel
vigore dell'art. 74 comma secondo del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634 (corrispondente all'art. 76 comma secondo del successivo d.P.R. 26 aprile 1986 n. 1


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2002-09-09 Segnalato da FrancoIonadi Euro








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