Diritto Tributario

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A cura dell'avv. Franco Ionadi e del dott. Spataro



Contenzioso tributario - Controversie di valore superiore ai 5 milioni di lire - Ricorso non sottoscritto da difensore abilitato - Illegittima declat


2002-09-07
abstract: Contenzioso tributario - Controversie di valore superiore ai 5 milioni di lire - ...

Segnalato da FrancoIonadi Euro


R

Riportiamo il testo integrale della sentenza - già segnalata in massima - con cui la sezione Tributaria della Cassazione ha giudicato illegittima la declaratoria di inammissibilità del ricorso, in controversie di valore superiore ai 5.000.000 di lire, non sottoscritto dal difensore abilitato, con ciò adeguandosi, sia pure con qualche perplessità, alla interpretazione resa dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 189 del 13.6.2000,peraltro criticata dalla dottrina.
In sostanza, la Cassazione ha stabilito il principio per cui, in simili casi, la inammissibilità del gravame non consegue automaticamente, ma solo allorché il contribuente ricorrente non ottemperi all'ordine del giudice tributario di munirsi di difensore, con l'ovvia conseguenza che, in mancanza di quell'ordine, la declaratoria di inammissibilità non può essere legittimamente pronunciata .
Ricordiamo anche che la Suprema Corte aveva avuto modo di pronunciarsi sulla tematica in questione con le sentenze n. 1781/99 e n. 7966/2000 (e quindi prima della pronuncia intepretativa della Consulta), con cui aveva sancito il principio di segno opposto, ossia della inammissibilità tout court.



Ecco il testo della sentenza 12.6.2002 n. 8369

Fatto
===== impugno' distintamente dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Lucca due avvisi di accertamento, notificatigli nel 1997, con i quali l'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Castelnuovo Garfagnana aveva rettificato sinteticamente le dichiarazioni da lui presentate per il 1989 ed il 1990, imputandogli il conseguimento di redditi di gran lunga maggiori di quelli dichiarati, ed intimandogli il versamento dell'Irpef e dell'Ilor sugli stessi dovute, nonche' delle sanzioni correlative: contesto' la legittimita' formale degli atti impositivi revocati in discussione e la fondatezza sostanziale delle pretese erariali agli stessi sottese.
La Commissione adita, con sentenza del 5 giugno 1998, dichiaro' inammissibili le impugnative sul rilievo che gli atti per il tramite dei quali erano state introdotte risultavano essere stati sottoscritti dal reclamante personalmente, e non dal suo difensore.
Sull'appello di ==== la Commissione tributaria regionale della Toscana, con sentenza del 15 gennaio 2000, disatteso il gravame, confermo' la pronuncia del primo giudice, considerando che, versandosi in ipotesi di controversie di imposta di valore eccedente le lire 5.000.000, i ricorsi avrebbero dovuto essere, e non erano stati, sottoscritti dal difensore del contribuente reclamante, e che la carenza negli stessi della sottoscrizione del detto difensore importava la relativa inammissibilita'.
==== ricorre, con quattro motivi, per la cassazione della sentenza di secondo grado surrichiamata, notificata il 17 maggio 2000.
Il Ministero delle finanze resiste al ricorso, notificatogli l'11 luglio 2000, con controricorso del 5 ottobre 2000.
Diritto
1. ====, con il primo motivo di ricorso, deduce che la pronuncia nei sensi illustrati resa sulla fattispecie dalla Commissione tributaria regionale della Toscana andrebbe ravvisata passibile di cassazione perche' inficiata da "falsa e/o erronea applicazione degli artt. 12, comma 5, e 18, commi 3 e 4" (D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546): piu' specificamente sulla premessa che "le disponibilita' finanziarie non dichiarate accertate" a suo carico "... sono state ricondotte nell'ambito dei redditi di capitale, per la cui tassazione si deve fare riferimento... all'art. 115 del D.P.R. 22 dicembre 1986 (n. 917)", sicche' "l'imposta principale, da correlarsi al reddito
accertato, e' sicuramente l'Ilor, e solo per connessione l'Irpef", accampa che, ai fini dell'individuazione del va


2002-09-07 Segnalato da FrancoIonadi Euro








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