Riscossione tributi - Iscrizione a ruolo ex art. 36 bis DPR n. 600/73 - Perentorietà del termine quinquennale solo in ordine alla formazione e alla co
abstract: Riscossione tributi - Iscrizione a ruolo ex art. 36 bis DPR n. 600/73 - Perentor ...
Segnalato da FrancoIonadi Euro Sentenza
I
In tema di liquidazione delle imposte sulla base della dichiarazione presentata dal contribuente, l'art. 28 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che ha stabilito che il termine fissato dall'art. 36 - bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 ("entro l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all'anno successivo"), avendo carattere ordinatorio, non e' stabilito a pena di decadenza, ha portata retroattiva, in ragione
della natura interpretativa della norma. Ne consegue l'applicabilita' della disciplina anche alle fattispecie anteriori all'entrata in vigore della norma interpretativa, sicche' le imposte liquidate dagli uffici finanziari
con le modalita' previste dal detto art. 36 - bis del d.P.R. n. 600 del 1973 devono essere iscritte, a pena di decadenza, in ruoli formati e consegnati all'Intendente di finanza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e' stata presentata la dichiarazione (art. 17 del d.P.R. n.
602 del 1973, come modificato dall'art. 2 del d.P.R. n. 506 del 1979), senza che, entro tale termine debba essere effettuata, al fine di evitare tale decadenza, anche la notifica al contribuente della cartella esattoriale.
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2002-08-30 Segnalato da FrancoIonadi Euro Sentenza
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