Diritto Tributario

Dal 19.3.2000 la banca dati tributaria doc.

A cura dell'avv. Franco Ionadi e del dott. Spataro



Accertamento tributario - In materia di parametri - Motivazione - Omessa indicazione delle ragioni per cui l'ufficio disattende le giustificazioni of


2002-08-12
abstract: Accertamento tributario - In materia di parametri - Motivazione - Omessa indicaz ...

Segnalato da FrancoIonadi Euro


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Massima:
Allorquando l'ufficio impositore, in contrasto con quanto affermato da varie circolari ministeriali, non riporta nell'atto di accertamento i motivi per cui non ritiene giustificative le ragioni evidenziate dal contribuente durante il contraddittorio, tale atto di accertamento risulta carente di
motivazione. Il medesimo atto e' altres™ inficiato di contraddittorieta' la' dove l'ufficio non spiega le ragioni per cui ha proceduto all'accertamento senza piu' tener conto della percentuale di sconto che aveva invece
riconosciuto in sede di contraddittorio. Ne consegue che, essendo viziato l'iter del procedimento sopra descritto, l'atto amministrativo finale dell'accertamento risulta illegittimo.


Testo:
Il 18.9.2001 l'Agenzia delle Entrate Ufficio di Recanati ha notificato al sig. ======== ======= con domicilio fiscale a Potenza Picena, Fraz.Porto, l'avviso di accertamento n. R9L======= relativamente all'attivita' di
impresa (attivita' di barbieria) per l'anno 1996 con la seguente motivazione: "Tenuto conto della misura dei ricavi dichiarati, delle variabili e voci contabili rilevate dalla sua dichiarazione del redditi, nonche' dall'esito negativo del contradittorio instauratosi presso questo Ufficio (invito ... notificato alla S.V. in data 23.2.2001).

Considerato che i ricavi dichiarati risultano inferiori a quelli determinati dall'applicazione dei parametri approvati con D.P.C.M. 29.1.96, tenuto conto del disposto dell'art. 3, commi 181 e 183, L. 28.12.95 n. 549, quest 'ufficio rettifica ed accerta ai sensi degli artt. 39, c. l lett. d) D.P.R. 29.9.73 n. 600 e art. 54, D.P.R. 26.10.72 n. 633, ai fini Irpef, Iva, Contributo
Straordinario per l'Europa e C.S.S.N. gli imponibili, le relative imposte e sanzioni come riportato nella apposita sezione del presente modello".

Con atto depositato il 30.11.2001 ha proposto ricorso il sig. ======= ========, assistito dal dr. ===== ========, il quale ha chiesto, con la vittoria di spese e onorari e con la sospensione dell'atto impugnato: - in via pregiudiziale l'accoglimento totale del ricorso e l'annullamento
dell'avviso impugnato per difetto di motivazione; - in via principale l'accoglimento totale del ricorso e l'annullamento dell'avviso impugnato per insufficienza probatoria; - in via subordinata considerare valide le
circostanze di cui al ricorso che giustificano la non applicabilita' dei parametri nel caso di specie.

E cio' assumendo che: - le risultanze derivanti dalla elaborazione dei parametri costituiscono presunzioni semplici; - ricorre il difetto di motivazione, in quanto non risulta esplicitato l'iter logico deduttivo
seguito per la formulazione dei parametri per giungere poi all'accertamento;
- l'accertamento analitico induttivo fondato unicamente sull'applicazione dei parametri rende impossibile, in assenza di una completa conoscenza del processo di stima, produrre l'eventuale prova contraria; - le presunzioni
utilizzate dall'Ufficio non sono gravi, precise e concordanti; - pur seguendo l'applicazione dei parametri vanno tenuti presenti dei correttivi inerenti alle peculiarieta' della azienda verificata; - nel caso di specie l'attivita' e' iniziata nel 1995 in una localita' di circa 5000 abitanti con
la presenza di 6 barbieri operanti sulla piazza da anni; - l'unita' produttiva


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2002-08-12 Segnalato da FrancoIonadi Euro








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