Dichiarazioni tributarie e loro emendabilità - Ulteriore riconoscimento del principio in tema di erronea dichiarazione di intenti ai fini IVA e succes
abstract: Dichiarazioni tributarie e loro emendabilità - Ulteriore riconoscimento del prin ...
Segnalato da FrancoIonadi Euro Sentenza
L
L'emendabilita', da parte del contribuente, degli errori, anche non meramente materiali o di calcolo, contenuti in dichiarazioni o, comunque, in atti dello stesso contribuente costituenti il presupposto dell'imposizione fiscale, deve essere riconosciuta, quale espressione di un principio generale del sistema tributario (che trova conferma anche in pronunce della
Corte di giustizia delle Comunita' europee in materia di IVA), atteso che la dichiarazione non ha valore confessorio, non costituisce fonte dell'obbligazione tributaria - ma s'inserisce nell'ambito di un piu' complesso procedimento di accertamento e di riscossione -, e che i principi della capacita' contributiva e di buona amministrazione rendono
intollerabile un sistema legale che impedisca al contribuente di dimostrare, entro un ragionevole lasso di tempo, l'inesistenza di fatti giustificativi del prelievo (nella fattispecie, la Suprema Corte ha ritenuto che il tempestivo invio all'ufficio - da parte di una societa' che si era resa cessionaria di beni senza applicazione dell'IVA ex art. 8, primo comma,
lett. c), del d.P.R. n. 633 del 1972 - di una comunicazione con cui la societa' riconosceva l'erroneo rilascio della dichiarazione d'intenti, prevista dall'art. 1 del D.L. n. 746 del 1983, e richiedeva l'emissione di una nota di addebito per la conseguente variazione dell'imponibile, ex art. 26 del citato d.P.R. n. 633/72, fosse idoneo a far venir meno il presupposto
per l'irrogazione, alla societa' stessa, delle sanzioni relative alla violazione dell'obbligo di fatturazione).
Link: http://www.finanze.it
2002-07-24 Segnalato da FrancoIonadi Euro Sentenza

|