Diritto Tributario

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A cura dell'avv. Franco Ionadi e del dott. Spataro



Accertamento tributario - Rettifica presuntiva e ricostruzione dei ricavi di un ristorante sulla scorta del consumo unitario di tovaglioli - Sentenza


2002-07-23
abstract: Accertamento tributario - Rettifica presuntiva e ricostruzione dei ricavi di un ...

Segnalato da FrancoIonadi Euro


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"Nella prova per presunzioni, la relazione tra il fatto noto e quello ignoto non deve avere carattere di necessità, essendo sufficiente che l'esistenza del fatto da dimostrare derivi come conseguenza del fatto noto alla stregua di canoni di ragionevole probabilità. Pertanto, in tema di accertamento presuntivo del reddito d'impresa, ai sensi dell'art. 39, primo comma, letto d), del dPR 29 settembre 1973, n. 600, è legittimo l'accertamento che ricostruisca i ricavi di un'impresa di ristorazione sulla base del consumo unitario dei tovaglioli utilizzati, costituendo dato assolutamente normale quello secondo cui, per ciascun pasto, ogni cliente adoperi un solo tovagliolo e rappresentando, quindi, il numero di questi un fatto noto capace, anche di per sé solo, di lasciare ragionevolmente e verosimilmente presumere il numero dei pasti effettivamente consumati (pur dovendosi, del pari ragionevolmente, sottrarre dal totale i tovaglioli normalmente utilizzati per altri scopi, quali i pasti dei soci e dei dipendenti, l'uso da parte dei camerieri e simili)." (Da www.massime.it).

Identico principio, ma in relazione all'attività di gallerista, è stato affermato da Cassazione Tributaria 6.5.2002 n. 6465 di cui si riporta la massima tratta da www.finanze.it:

"Nella prova per presunzioni, la relazione tra il fatto noto e quello ignoto non deve avere carattere di necessita', essendo sufficiente che l'esistenza del fatto da dimostrare derivi dalla esistenza del primo come conseguenza ragionevolmente possibile e verosimile. Pertanto, e' legittimo l'accertamento che ricostruisca la esistenza di attivita' commerciale nella
vendita di quadri affidata ad un gallerista, dalla percezione, per le cessioni, di un corrispettivo, e dall'ampio arco temporale (nella specie, cinque anni) in cui i rapporti si sono sviluppati, in assenza della dimostrazione, da parte del contribuente, che le somme percepite non
afferivano a rapporti commerciali."


Link: http://www.diritto.it/cgi-lib/FrameIt.cgi?Url=http


2002-07-23 Segnalato da FrancoIonadi Euro








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