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Segnalato da FrancoIonadi Euro Sentenza A Ai fini dell'accertamento delle imposte sui redditi, gli uffici Finanziari,previa autorizzazione della direzione regionale delle entrate, possono acquisire, a norma dell'art. 32, n. 7, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600,copia dei conti bancari intrattenuti con il contribuente, con la specificazione di tutti i rapporti inerenti o connessi a tali conti,comprese le garanzie prestate da terzi, nonche' ulteriori dati, notizie edocumenti di carattere specifico relativi a tali conti (facendo applicazione di tale principio, in ragione della connessione e della inerenza alcontribuente, e' stata ritenuta legittima l'indagine e l'acquisizione deidati relativi ai conti correnti intestati esclusivamente al coniuge del contribuente stesso). * Massima tratta dal Ced della Cassazione. Testo: Fatto 1. A seguito di indagini basate particolarmente sull'acquisizione didati bancari, l'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Teramo rettificava il reddito dichiarato dal Dott. R.T., ai fini Irpef 1993. Il contribuente proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale e questa lo accoglieva parzialmente, annullando alcuni recuperi a tassazione. Entrambe le parti proponevano appello e la Commissione tributaria regionaledi L'Aquila, in parziale accoglimento dell'appello di R.T., riduceval'imponibile di lire 31.734.000, mentre in parziale accoglimento dell'appello dell'ufficio aumentava l'imponibile accertato di lire 2.047.732 piu' lire 25 milioni. 2. La Commissione tributaria regionale motivava nel senso che la prima somma costituiva il Tfr della moglie a fronte di un rapporto di lavoro subordinato; le altre due somme dovevano essere riprese a tassazione inquanto la prima costituiva una duplicazione del fondo indennita' di fine rapporto per i collaboratori, gia' riportata in contabilita' per lire1.840.950, la seconda costituiva oggetto di un versamento bancario in ordine al quale ne' il contribuente, ne' i primi giudici avevano fornito adeguata motivazione per poterla escludere dai proventi tassabili. 3. Ha proposto un primo ricorso per cassazione R.T., notificandolo indata 11 ottobre 2000 direttamente all'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Teramo. Su questo ricorso proponeva impugnazione incidentale l'Amministrazione finanziaria dello Stato, deducendo che la Commissione tributaria regionale ha illegittimamente preso in considerazione la prova relativa al sopra detto Tfr, in quanto fornita tardivamente. 4. Successivamente, R.T. ha proposto un secondo ricorso per cassazione,deducendo due motivi e notificandolo al Ministero delle finanze pressol'Avvocature generale dello Stato in Roma. Diritto 5. I tre ricorsi, inerenti alla medesima sentenza, debbono essere riuniti. 6. Il ricorso notificato il 18 gennaio 2001 va dichiarato inammissibile,per essere stato notificato ad organo incompetente, vale a dire l'ufficio distrettuale delle imposte dirette. In tal senso la giurisprudenza di questa Corte e' costante ed univoca: vedasi, per tutte, la recente sentenza in data17 dicembre 2001, n. 15927 ), conf. nn. 9538/2001, 2160/1996. 7. Del ricorso incidentale proposto in ordine al suddetto ricorso si dira' infr
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