Contenzioso tributario - Profili relativi alla rappresentanza in giudizio dell'Agenzia del Territorio - Circolare 16.7.2002 n. 5 agenzia Territorio
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Segnalato da FrancoIonadi Euro Approfondimento
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"...Per quanto riguarda le controversie tributarie - a seguito al trasferimento all'Agenzia del Territorio delle funzioni pubbliche già di competenza del Dipartimento del Territorio - in base a quanto previsto dagli artt. 10 e 11 del D.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, vanno riconosciuti agli Uffici provinciali e alle Direzioni compartimentali, sia la qualità di parte processuale nel giudizio, sia l'accesso alla difesa diretta davanti alle Commissioni tributarie provinciali, regionali e, in via residuale, dinanzi alla Commissione tributaria centrale.
In tema di contenzioso tributario si evidenzia che l'art.12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n.448 ha modificato l'art.2 del D.lgs n.546 del 1992, estendendo la giurisdizione delle Commissioni tributarie "a tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, nonchè le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi ed ogni altro accessorio".
Con riferimento ai tributi amministrati o riscossi dall'Agenzia del Territorio, anche le controversie relative alle tasse ipotecarie, ai tributi speciali catastali e all'imposta di bollo instaurate dal 1 gennaio 2002 sono devolute alla cognizione del giudice tributario.
Pertanto, a norma dell'art.7, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n.212, negli atti impositivi e di riscossione riferiti a tali tributi e alle relative sanzioni, deve essere indicato il nuovo organo giurisdizionale presso cui è possibile ricorrere.
In considerazione della mutata natura giuridica dell'Agenzia rispetto alla precedente struttura e del venir meno del patrocinio ex lege dell'Avvocatura dello Stato, non dovrebbe ritenersi più applicabile l'art. 21, comma 1, della legge 13 maggio 1999 n. 133 (così come interpretato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n.525 del 15 novembre 2000, che ne ha escluso ogni effetto retroattivo), circa la procedura di notifica delle sentenze delle Commissioni tributarie regionali alle Avvocature Distrettuali dello Stato, al fine della decorrenza del termine breve di impugnazione.
Tale delicato aspetto dovrà essere chiarito in sede giurisprudenziale, pertanto, in attesa di un consolidato orientamento da parte del giudice di legittimità, dovranno cautelativamente ritenersi valide, ai fini dei termini processuali, le notifiche effettuate sia agli uffici dell'Agenzia, sia presso le Avvocature dello Stato competenti per territorio.
Parte nel giudizio di merito in materia tributaria, è dunque l'Ufficio provinciale dell'Agenzia, salvo che non sia già intervenuta l'assunzione della difesa da parte dell'ufficio della Direzione compartimentale in sede di costituzione in giudizio, di proposizione dell'appello, ovvero di controdeduzioni o appello incidentale, rispettivamente ai sensi degli artt. 23, 53 e 54 del D.lgs. 546/1992.
Nel caso in cui nel giudizio di secondo grado l'Agenzia sia assistita dall'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'art.12, comma 4, del D.lgs n.546/1992, la titolarità a ricevere le notifiche degli atti processuali spetta all'Organo legale.
Si rammenta che, ai fini della proposizione dell'appello, gli Uffici sono tenuti ad osservare scrupolosamente l'art. 52, comma 2, del D.lgs n.546/1992, sulla preventiva autorizzazione da parte della competente Direzione compartimentale. La citata autorizzazione deve essere depositata tra gli atti di causa.
Gli Uffici devono, altresì, prestare la massima collaborazione alle Segreterie delle Commissioni tributarie, anche per consentire un efficiente svolgimento delle attività istituzionali.
In particolare, devono essere effettuate tempestivamente le comunicazioni conseguenti al verificarsi dei presupposti per l'adozione dei decreti presidenziali previsti dall'art.27, comma 1, del D.lgs n.546/92 (inammissibilità dei ricorsi presentati innanzi alle Commissioni tributarie rilevata a seguito dell'esame preliminare
Link: http://www.taxelex.it/utentilex/cirfin02/cir_005e_
2002-07-17 Segnalato da FrancoIonadi Euro Approfondimento

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