Diritto Tributario

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A cura dell'avv. Franco Ionadi e del dott. Spataro



Imposte dirette - Plusvalenze da cessioni onerose di terreni edificabili - Illegittimità costituzionale dell'art. 82 comma 2, DPR n. 917/86 per omessa


2002-07-11
abstract: Imposte dirette - Plusvalenze da cessioni onerose di terreni edificabili - Illeg ...

Segnalato da FrancoIonadi Euro


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"...Il legislatore, nel prevedere che «il costo dei terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 81 (del d.P.R. n. 917 del 1986) è costituito dal prezzo di acquisto aumentato di ogni altro costo inerente, rivalutato in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati [...]», ha accolto, limitatamente alla tassazione delle plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria, un criterio di determinazione della base imponibile costituito dalla differenza tra i corrispettivi della cessione percepiti nel periodo di imposta, al netto dell’INVIM, ed il prezzo di acquisto, aumentato di ogni altro costo inerente e rivalutato sulla base degli indici Istat. Dove è evidente che la rivalutazione del prezzo iniziale, disposta da tale norma, costituisce una scelta del legislatore intesa a neutralizzare, ai fini della tassazione delle plusvalenze de quibus, gli effetti dell’inflazione monetaria.

Ed è proprio siffatta scelta che viene, poi, contraddetta, del tutto ingiustificatamente, dalla norma impugnata, limitatamente alle sole plusvalenze riferibili agli acquisti a titolo gratuito, per le quali, invece, l’esigenza di purgare gli effetti inflazionistici si pone negli stessi termini delle altre plusvalenze.

La violazione del principio di eguaglianza e di quello di ragionevolezza che si viene così a determinare va, pertanto, eliminata attraverso una pronuncia di incostituzionalità dell’art. 82, comma 2, del d.P.R. n. 917 del 1986 nella parte in cui, per gli acquisti a titolo gratuito, non stabilisce ai fini delle determinazione della base di calcolo delle plusvalenze ivi riguardate una rivalutazione del valore iniziale di acquisto del bene analoga a quella disposta per l’ipotesi, del tutto omogenea, degli acquisti a titolo oneroso.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara la illegittimità costituzionale dell’art. 82, comma 2, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), come modificato dall’art. 11, comma 1, lettera g), della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l’attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale), nella parte in cui non prevede che, per i terreni acquistati per effetto di successione o donazione, il valore dichiarato nelle relative denunce ed atti registrati, od in seguito definito e liquidato, assunto quale prezzo di acquisto ai fini della determinazione della plusvalenza tassabile, sia rivalutato in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati..."


Link: http://www.giurcost.org/decisioni/2002/0328s-02.ht


2002-07-11 Segnalato da FrancoIonadi Euro








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