Diritto Tributario

Dal 19.3.2000 la banca dati tributaria doc.

A cura dell'avv. Franco Ionadi e del dott. Spataro



Contenzioso tributario - Autorizzazione al sindaco a stare in giudizio - Produziuone in appello - Fattispecie - Sentenza Cassazione 24.5.2002 n. 7602


2002-07-08
abstract: Contenzioso tributario - Autorizzazione al sindaco a stare in giudizio - Produzi ...

Segnalato da FrancoIonadi Euro


R

Riportiamo il testo integrale della sentenza n. 7602/2002 di cui già avevamo segnalato la massima.



Svolgimento del processo
La Commissione tributaria provinciale di Torino, con sentenza n. 172/28/98, respinse il ricorso proposto il 18 maggio 1998 da ====== contro l'avviso di
liquidazione della maggiore imposta comunale sugli immobili per l'anno 1994 (L. 84.000 comprensive di sanzioni e interessi), notificatole dal Comune di
Torrazza Piemonte, e compenso' le spese.
La contribuente aveva chiesto, tra l'altro ed in particolare, la disapplicazione della deliberazione della giunta comunale, successivamente anche prodotta in copia in giudizio, ex art. 7, comma 5 d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, per aver deliberato - in luogo del consiglio - l'aumento
dell'aliquota ICI dal 4 al 5,5 per mille. Al giudizio aveva partecipato anche Fisco SOS per la difesa dei diritti civili fiscali ONLUS (di seguito:
Fisco OS).
Nel giudizio di appello, promosso dalla contribuente, la Commissione ributaria regionale di Torino, con sentenza depositata il 2 maggio 2000, ha
confermato la sentenza di primo grado, condannando l'appellante e l'intervenuta Fisco SOS al pagamento delle spese. La Commissione ha respinto
l'eccezione di incapacita' di stare in giudizio del Comune, avendo quest'ultimo depositato nel giudizio di appello la deliberazione della
Giunta comunale in data 28 maggio 1998, che autorizzava il Sindaco a stare in giudizio per resistere al ricorso. Nel merito, premesso che il potere del
giudice tributario di disapplicare la deliberazione comunale di aumento dell'aliquota ICI dal 5 al 5,5 per mille per l'anno 1994 non implicava il
dovere di verificare la regolarita' del procedimento di formazione e la conformita' alla legge, compiti riservati ai tribunali amministrativi
regionali, la Commissione ha escluso l'invalidita' per incompetenza della deliberazione, in quanto assunta dall'organo competente a norma dell'art. 6
comma 1 d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, disposizione che aveva anche superato il vaglio di costituzionalita'.
Per la cassazione della sentenza di appello, notificata il 31 maggio 2000, la contribuente e Fisco SOS ricorrono con atto notificato a mezzo posta il
25 luglio 2000, proponendo nove motivi. Il Comune di Torrazza Piemone resiste con controricorso notificato il 19 ottobre 2000, contenente
un'eccezione di difetto di legittimazione del Fisco SOS al giudizio.
Motivi della decisione
Il controricorso del Comune di Torrazza Piemonte, nel trattare del quarto motivo di ricorso, contesta la legittimazione del Fisco SOS a partecipare al
giudizio instaurato dalla contribuente per l'annullamento dell'avviso di
liquidazione della maggiore imposta comunale sugli immobili per l'anno 1994, notificatole dal Comune; lo stesso controricorso si conclude, quindi, con la
richiesta di dichiarare in via pregiudiziale il predetto difetto di
legittimazione.
Al riguardo si deve premettere che, sebbene la questione della legittimazione del Fisco SOS al giudizio non sia stata oggetto di dibattito
processuale, ne' quindi di espressa pronuncia delle Commissioni nei due gradi di merito, l'affermazione implicita della sussistenza della
legittimazione e' il presupposto logico-giuridico della sua condanna alle spese nel giudizio di appello. Conseguentemente, la questione non potrebbe
essere conosciuta d'ufficio dalla Corte, e il punto doveva costituire oggetto di ricorso incidentale, al fine di evitare la formazione del
giu


Link: www.finanze.it


2002-07-08 Segnalato da FrancoIonadi Euro








  Il testo dei provvedimenti (leggi, decreti, regolamenti, circolari, sentenze, ordinanze, decreti, le interpretazioni non rivestono carattere di ufficialità e non sono in alcun modo sostitutivi della pubblicazione ufficiale cartacea. I testi proposti non sono formulari se non la' dove espressamente indicato. I puntini sostituiscono le parti del testo non visibili per verificarne in anticipo la lunghezza.< Riproduz. anche parziale riservata - @ IusOnDemand.com - condizioni d'uso della sezione - Elenco testi - condizioni generali - privacy policy - Cookie - Login -