Diritto Tributario

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A cura dell'avv. Franco Ionadi e del dott. Spataro



Contenzioso tributario - Impugnazioni - Acquiescienza alla sentenza - Requisiti - Sentenza Cassazione 26.4.2002 n. 6050 (Tributario)


2002-06-17
abstract: Contenzioso tributario - Impugnazioni - Acquiescienza alla sentenza - Requisiti ...

Segnalato da FrancoIonadi Euro


L

L'acquiescenza alla sentenza, preclusiva dell'impugnazione ai sensidell'art. 329 cod. proc. civ. (cui rinvia l'art. 49 del D.Lgs. n. 546 del1992), e' configurabile solo anteriormente alla proposizione del gravame(giacche' successivamente allo stesso e' possibile solo una rinunziaespressa all'impugnazione da compiersi nella forma prescritta dalla legge),e consiste nell'accettazione della sentenza, ovverosia nella manifestazione,da parte del soccombente, della volonta' di non impugnare, la quale puo'avvenire sia in forma espressa che tacita. In quest'ultimo caso,l'acquiescenza puo' ritenersi sussistente soltanto quando l'interessatoabbia posto in essere atti dai quali sia possibile desumere, in manieraprecisa ed univoca, il proposito di non contrastare gli effetti giuridicidella pronuncia, e cioe' quando gli atti stessi siano assolutamenteincompatibili con la volonta' di avvalersi dell'impugnazione (Nella specie,la Corte ha ritenuto che la nota della Direzione regionale delle entrate -con la quale si comunicava al contribuente che si sarebbe provveduto alrichiesto decreto di rimborso, a seguito della diffida da costui inoltrataper l'esecuzione del pagamento, in ossequio alla decisione della Commissionetributaria centrale, che aveva ordinato la restituzione di quantoindebitamente da quello corrisposto a titolo di INVIM - esprimesseinequivocabilmente l'accettazione della decisione del giudice tributario, ecio' in considerazione della chiara volonta' contenuta nel documento edell'orientamento giurisprudenziale della Cassazione, in materia di INVIM,riguardante l'art. 28 del d.P.R. n. 643 del 1972, secondo il qualel'Amministrazione finanziaria, al fine della realizzazione dei suoi crediti,non ha la necessita' della preventiva escussione dei soggetti passividell'imposta indicati nell'art. 4 del d.P.R. n. 643, vigente in quel momentostorico).


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2002-06-17 Segnalato da FrancoIonadi Euro








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