Diritto Tributario

Dal 19.3.2000 la banca dati tributaria doc.

A cura dell'avv. Franco Ionadi e del dott. Spataro



Accertamento tributario - Motivazione e statuto del contribuente - (Tributario)


2002-06-11
abstract: Accertamento tributario - Motivazione e statuto del contribuente - (Tributario ...

Segnalato da FrancoIonadi Euro


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"Fisco Oggi" commenta brevemente la sentenza della Cassazione n. 15234/2001 che introduce una inversione di tendenza dell'orientamento della suprema corte in materia di natura dell'atto accertativo e di contenuto dell'obbligo di motivazione alla luce del novellato art. 42 del DPR n. 600/73 e dei principi introdotti con la legge n. 212/2000.Riportiamo il testo integrale della predeta sentenza, peraltro già segnalata a suo tempo da questa sezione, con l'avvertenza che nell'approfondimento di Fisco Oggi, probabilmente per mero errore materiale è indicata la sentenza n. 5924/2001 che attiene a un diversa tematica.Massima:L'avviso di accertamento, non essendo atto processuale, bensi'amministrativo (esplicativo, in particolare, della potesta' impositivadell'amministrazione finanziaria) dalla natura sostanziale, deve contenerel'indicazione non soltanto degli estremi del titolo e della pretesaimpositiva, ma anche dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche chelo giustificano, con la conseguenza che la relativa motivazione,costituendone imprescindibile requisito di legittimita', e' richiesta a penadi nullita', che il contribuente puo' chiedere sia dichiarata in giudizio,nel rispetto dei termini e secondo le modalita' di cui all'art. 61 deld.P.R. 600/1973, essendo il processo tributario diretto ad accertare lalegittimita', oltre che la fondatezza, della pretesa tributaria, sulla basedell'atto impugnato ed alla stregua dei presupposti di fatto e di diritto inesso indicati, entro i limiti delle contestazioni mosse dal contribuente. * Massima tratta dal CED della Cassazione. Testo: SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1 - Con avviso di accertamento parziale, notificato il 4 ottobre 1995 ai sensidell'art. 41 bis, d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, l'Ufficio distrettualedelle Imposte dirette di Roma rettificava la dichiarazione dei redditipresentata congiuntamente, per l'anno 1988, dal signor ===== e da sua moglie,signora =========== accertando, ai fini IRPEF e ILOR, un maggior reddito di L.140.700.000 e lasciando impregiudicati eventuali ulteriori accertamenti inrelazione alla stessa dichiarazione. Il maggior reddito accertato era costituito dalle "plusvalenze" che, secondol'Ufficio, la signora === aveva realizzato con la cessione di 750 azioni dellaBanca ======== di Catania alla Banca ======== di Novara in occasione dellafusione tra dette societa', avvenuta il 30 dicembre 1988. La fusione era stata attuata mediante incorporazione della Banca ======== diCatania da parte della Banca ======== di Novara, gia' socia dell'altrasocieta', e le delibere di fusione adottate dalle due societa' avevano dato aisoci della societa' incorporando la facolta' di cedere a titolo onerosodirettamente a quella incorporante la meta' del proprio pacchetto azionario,precisando che l'altra meta' sarebbe stata convertita in azionidell'incorporante, nella proporzione stabilita dal rapporto di cambio. L'avviso di accertamento faceva specifico richiamo alla Nota 3962/92dell'Ispettorato compartimentale delle Imposte dirette di Torino, riguardantespecificamente l'acquisto, per un corrispettivo di L. 180.000.000, delleazioni intestate alla signora ==== da parte della Banca ======== di Novara. La"Nota" non veniva allegata. Il maggior reddito accertato era fondato sull'art. 81, primo comma, lett. c),del d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917, quale "reddito di capitale daliquidazione di quota sociale tassabile ai fini IRPEF ed ILOR". l.1 - I contribuenti proponevano ricorso eccependo: - in rito, la nullita' dell'avviso di accertamento per vizio di motivazione eper violazione dell'art. 41 bis,


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2002-06-11 Segnalato da FrancoIonadi Euro








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