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Segnalato da FrancoIonadi Euro Sentenza I In tema di INVIM, l'esenzione dall'imposta, prevista dall'art. 3, secondocomma, della legge 22 aprile 1982, n. 168, per le alienazioni a titolooneroso di fabbricati destinati ad abitazione non di lusso, e' sottopostaalla condizione che l'alienante dichiari nell'atto che il corrispettivo e'destinato interamente all'acquisto, da effettuare entro un anno dalla datadel trasferimento e comunque entro il 31 dicembre 1983, di altro fabbricatoo porzione di fabbricato da destinare a propria abitazione. Ne consegue cheil termine triennale di decadenza dell'amministrazione dal potere dirichiedere il pagamento dell'imposta dovuta, stabilito dall'art. 74 deld.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 (e ora dall'art. 76 del d.P.R. 26 aprile1986, n. 131), deve farsi decorrere - in applicazione del principio generalesecondo cui un termine di decadenza e' computabile dal momento in cuisussiste il potere di compiere l'atto cui si riferisce - dallo spirare deltermine sopra indicato, concesso al contribuente per il realizzarsi dellacondizione per il godimento del beneficio, prima del decorso del qualel'attivita' di controllo dell'ufficio sarebbe del tutto inutile.
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