Diritto Tributario

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A cura dell'avv. Franco Ionadi e del dott. Spataro



Accertamento tributario in base a parametri - Giustificazione dello scostamento alla luce degli studi di settore - Sentenza Commissione Tributaria Pro


2002-05-28
abstract: Accertamento tributario in base a parametri - Giustificazione dello scostamento ...

Segnalato da FrancoIonadi Euro


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Massima:Il contribuente puo' giustificare lo scostamento dei ricavi dichiaratirispetto a quelli calcolati sulla base dei parametri, mediante le risultanzedello studio di settore gia' approvato con riferimento alla propriaattivita'. Testo: FATTO =========, in data 06.12.2001, depositava ricorso avverso l'avviso direttifica n. 600075/2001, anno 1996, riguardante una maggior Iva, sanzionied interessi, a seguito del controllo dei ricavi dichiarati effettuato conl'utilizzo dei parametri previsti dal DPC n. 29.1.1996, modificato dal DPCM27.3.1997. II ricorrente, eccepiva diversi vizi per l'annullamento dell'attofra i quali i primi due, contestavano l'uso dei parametri anziche' deglistudi di settore per il trasporto merci su strada (art. 1, comma 1, n. 15,DM 10 aprile 1998). L'ufficio si costituiva in giudizio controdeducendo rispetto a ciascuno deivizi proposti dal contribuente ed, in particolare, con riferimento allerisultanze dello studio di settore, ribadiva che questa era una facolta' cheil contribuente non aveva addotto in contraddittorio portando, diconseguenza, alla notifcazione dell'accertamento. La Commissione osserva che la norma istitutiva degli accertamenti effettuatisulla base dei parametri era sottoposta a condizione legittimante di cuiall'art. 3, comma 181, legge 28 dicembre 1995, n. 549 "Fino all'approvazionedegli studi di settore, gli accertamenti di cui all'art. 39, 1 comma, lett.d), DPR 29 settembre 1973, n. 600, possono essere effettuati, (...)utilizzando i parametri di cui al comma 184 del presente articolo (...)". Gli studi di settore sono stati approvati in data 10 agosto 1998 e quindiprecedentemente sia alla comunicazione dell'invito al contraddittorio (25gennaio 2001) sia alla formazione dell'avviso di accertamento (21 settembre2001). La circolare ministeriale n. 25/E del 14 marzo 2001 consentiva alcontribuente di giustificare lo scostamento dei ricavi dichiarati rispetto aquelli calcolati sulla base dei parametri, mediante le risultanze dellostudio di settore gia' approvato con riferimento alla propria attivita'. Nel ricorso, il contribuente dimostra che l'applicazione della metodologiavalutativa basata sugli studi di settore porta ad un giudizio di"congruit" che non e' impugnato dall'Ufficio che, al riguardo, si limita aribadire la correttezza del proprio comportamento in quanto trattasi difacolta' che il contribuente non aveva mai fatto valere in sede dicontraddittorio. La questione di merito dedotta appare assorbente delle varie doglianze, nontutte pertinenti, eccepite dal ricorrente, per cui il ricorso dev'essereaccolto. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come dadispositivo. P.Q.M. Accoglie il ricorso e condanna l'Ufficio a rifondere al contribuente le spese di giudizio del presente grado che si liquidano in Euro 350,00.


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2002-05-28 Segnalato da FrancoIonadi Euro








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