Diritto Tributario

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A cura dell'avv. Franco Ionadi e del dott. Spataro



Contenzioso tributario - Costituzione del ricorrente mediante spedizione postale - Ammissibilità - Sentenza Commissione Tributaria Regionale Lazio n.


2002-05-28
abstract: Contenzioso tributario - Costituzione del ricorrente mediante spedizione postale ...

Segnalato da FrancoIonadi Euro


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Massima:Ai fini del deposito del ricorso presso la Commissione tributaria e'sufficiente la sua spedizione mediante servizio postale. Contra: Cassazione, V Sez., 28 giugno 2001, n. 8829. ---------------------------------- Massima redatta dal Servizio di documentazione tributaria. Testo:(Omissis) MOTIVI DELLA DECISIONE La Commissione, visti gli atti processuali, ritiene in via preliminare diesaminare la questione se per la costituzione in giudizio sia necessario il"deposito" del ricorso in appello nella segreteria della Commissione ovverosia sufficiente ed ammissibile la "spedizione"del ricorso mediante ilservizio postale. Non ignora questa Commissione il recente orientamentodella Corte di Cassazione (v. sent. n. 8829 del 28.6.2001) che ha ritenutonecessario un rapporto tra depositario e depositante e quindi un "quidpluris" rispetto alla "spedizione" del ricorso all'Ufficio competente. Taleermeneusi appare del tutto "antistorica" nell'epoca dei contratti viainternet e della firma digitale quando tutto e' nel senso dellasemplificazione e velocizzazione, anche del "traffico giuridico"|. Ma anche volendo rimanere ancorati ai canoni ermeneutici tradizionali lasoluzione della Cassazione lascia perplessi. Anzitutto occorre porre in evidenza il rinvio che il D.L.vo 31.12.1992, n.546, fa al codice di rito e quindi all'art. 121 c.p.c. che sancisce laliberta' di forma degli atti processuali, purche' compiuti nella forma piu'idonea al raggiungimento dello scopo. Analogamente nel codice di rito"penale" l'art. 184 c.p.p. prevede la sanatoria delle nullita' dellecitazioni, degli avvisi e delle notificazioni. Pertanto il solo riferimentoalla "forma" della costituzione in giudizio senza alcun riferimento dicarattere temporale appare al di fuori del paradigma dell'inammissibilita',almeno secondo qualificata dottrina. Non vi ha dubbio, infatti, che non siamo di fronte ad una costituzione ingiudizio inesistente: l'iscrizione a ruolo puo' ben avvenire, come di fattoavviene, sulla base degli atti pervenuti alla segreteria, sia pure a mezzoposta, ed il rapporto processuale tra le parti e Giudice si instaura. Lanorma di cui all'art. 22 del D.L.vo n. 546/1992 certamente richiede "a penadi INAMMISSIBILITA'" che il deposito degli atti sia effettuato entro 30 gg.dalla proposizione del ricorso. Ma quando dal "tempo" si passa alla "forma" e' legittimo chiedersi perche'la pretesa nullita' formale oltre che essere insensibile all'art. 121 c.p.c.e' altresi' insensibile all'art. 156 c.p.c. (rilevanza della nullita': lanullita' non puo' essere pronunciata per inosservanza di forme ...; lanullita' non puo' mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo acui e' destinato.). Sul punto l'indicata sentenza si limita a prescindere dalla questionedell'applicabilita' dell'art. 156, c. 2, in tema di rilevanza delle nullita'"rispetto a specifiche formalita' fissate a pena di inammissibilita'".Afferma che in ogni caso il ricevimento del plico postale non configurerebbepieno raggiungimento dello scopo per il quale il deposito e' contemplato,perche', in carenza di


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