Penale tributario – Ulteriore conferma della continuità normativa tra il reato già punito dall’art. 4 lett. f) DL n. 429/82 conv. In Legge
abstract: Penale tributario – Ulteriore conferma della continuità normativa tra il r ...
Segnalato da FrancoIonadi Euro Sentenza
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Ove venga promosso ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione riguardo allalegittimita' o meno di un'ordinanza di sequestro probatorio didocumentazione contabile considerata "pertinente al reato" di cui all'art. 3del DLG 74/2000 (dichiarazione fraudolenta medainte artifici diversidall'utilizzazione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti),deve ritenersi legittima tale ordinanza, atteso che sussistono nella specieelementi (tenuta di una contabilita' "nera", parallela a quella dichiarata),che fanno configurare l'esistenza di un reato, dovendosi peraltrointravedere (essendo la condotta insidiosa posta in essere l'elementoqualificante del reato in parola) una continuita' normativa tra il reatogia' punito dall'art. 4, lett. f) della legge n. 516/1982 (cioe' la frodefiscale mediante falsita' in dichiarazione) e l'art. 3 del DLG n. 74. Testo: Fatto e diritto In data 6/11/2001 il Procuratore della Reppbbliaca presso il Tribunale diPordenone disponeva sequestro probatorio di documentazione contabile variariferibile alla Srl. ===== considerata "pertinente al reato" di cui all'art.3, D.Lgs. n. 74/2000 (dichiarazione fraudolenta, ai fini delladeterminazione dell'I.R.P.E.G. per l' anno 1997, di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo, attraverso la creazione di una"contabilita' parallela" a quella ufficiale e la predisposizione di unsistema informatico fraudolento di travisamento dei dati, con evasione diimposta pari a lire 192.942.122), ipotizzato nei confronti di ===== nellaqualita' di amministratore unico della stessa S.r.l. Con ordinanza20/11/2001 il Tribunale di Pordenone rigettava l'istanza di riesame propostanell'interesse dell'indagato. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il =====, il quale ha eccepito:la insussistenza del fumus delicti, non potendosi ravvisare il reato di cuiall'art. 3 D.Lgs. n. 74/2000, in relazione a condotte antecedentiall'entrata in vigore di tale norma e dovendo ritenersi del tutto carentigli elementi costitutivi della fraudolenza; l'illegittima estensione delsequestro a documentazione riferita ad esercizi diversi dall'anno 1997. Il ricorso deve essere rigettato, poiche' infondato. 1) L'art. 3 del D.Lgs. n. 74/2000 punisce qualsiasi soggetto obbligato allatenuta delle scritture contabili che, al fine di evadere le imposte suiredditi o l'imposta sul valore aggiunto, indica, in una delle dichiarazioniprodotte per dette imposte, elementi attivi per un ammontare inferiore aquello effettivo od elementi passivi fittizi sulla base di una falsarappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie, mediante mezzifraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento. La norma in esame delinea la fattispecie della dichiarazione fraudolentamediante artifici diversi dall'utilizzazione di fatture o altri documentiper operazioni inesistenti e l'elemento qualificante del reato (che ne segnail discrimen anche rispetto all'ipotesi della mera dichiarazione infedele)e' rappresentato dalla presenza di una condotta insidiosa, derivantedall'impiego di artifici idonei a fornire una falsa rappresentazionecontabile ed a costituire ostacolo al suo accertamento. La semplice violazione degli obblighi di fatturazione e registrazione, purse finalizzata ad evadere le imposte, non e' sufficiente, di per se', adintegrare il delitto in esame, dovendosi invece verificare, nel casoconcreto, se essa, per le modalita' di realizzazione, presenti un grado diinsidiosita' tale da ostacolare l'attivita' di accertamentodell'amministrazione finanziaria
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2002-05-20 Segnalato da FrancoIonadi Euro Sentenza
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