Contenzioso tributario - Rinvio della deliberazione in camera di consiglio - Non perentorietà del termine di trenta giorni - Sentenza cassazione 3.4.2
abstract: Contenzioso tributario - Rinvio della deliberazione in camera di consiglio - Non ...
Segnalato da FrancoIonadi Euro Sentenza
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In tema di contenzioso tributario, il termine massimo di trenta giorni dalla discussione in pubblica udienza o dalla esposizione del relatore, stabilito dall'art. 35, secondo comma, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 per il caso di rinvio della deliberazione del collegio giudicante, non ha carattere perentorio, atteso che la nullita' della decisione emessa fuori termine,
connessa al riconoscimento della perentorieta', e la conseguente regressione del procedimento al grado precedente contraddirebbero la finalita' sollecitatoria sottesa alla norma. L'ingiustificata violazione del termine
produce, pertanto, conseguenze in altre sedi - diverse dal processo - previste dall'ordinamento, a cominciare da quella disciplinare.
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2002-05-08 Segnalato da FrancoIonadi Euro Sentenza
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