Penale tributario – Massime relative a recenti pronunce della Cassazione penale in materia di reati tributari. (Tributario)
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Segnalato da FrancoIonadi Euro Approfondimento
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Sussiste il reato di cui all’art. 4 lett. f) L.516/82 in relazione all’art. 3 D.lgs 74/2000, allorquando nelle scritture contabili si prospetti una falsa rappresentazione di spese relative ad investimenti inesistenti e, in particolare, all’apparente acquisto da società formalmente terze di diritti televisivi con predisposizione della documentazione e trasferimento di fondi al fine di usufruire dei benefici fiscali previsti dalla Legge Tremonti (Cass. Pen., 18 aprile 2002, ric. B.)
Vi è piena continuità normativa, ai sensi dell’art. 2, terzo comma c.p., tra l’ipotesi di emissione di fatture per operazioni inesistenti, di cui all’art. 4, primo comma lett. d), della L. 516/82, e l’ipotesi di emissione di fatture per operazioni inesistenti di cui all’art. 8 del D.lgs n. 74/2000 (Cass. Pen., 15 aprile 2002, ric. P.)
Ai fini della configurabilità dell’attenuante del risarcimento del danno (ex. art 62 n.6 cod. pen.) è necessario che il ristoro dello stesso sia integrale e anteriore alla definizione del processo di primo grado. Tale attenuante però, non è applicabile ai reati tributari, in quanto gli stessi non incidono, se non indirettamente, sul patrimonio dello Stato, ma ledono il suo diritto costituzionalmente sancito alla imposizione dei tributi, alla loro riscossione ed alla loro successiva distribuzione per le esigenze della collettività (Cass. Pen., 11 aprile 2002, ric. L.)
Nel delitto di dichiarazione fraudolenta mediante artifici diversi dall’utilizzazione di fatture od altri documenti per operazioni inesistenti (art. 3 D.lgs. 74/2000), l’elemento qualificante del reato è rappresentato dalla presenza di una condotta insidiosa, derivante dall’impiego di artifici idonei a fornire una falsa rappresentazione contabile ed a costituire ostacolo al suo accertamento (Cass. Pen., 10 aprile 2002, ric. P.)
La norma incriminatrice di cui all’art. 2 D.lgs. n. 74/00 individua nnella presentazione della dichiarazione annuale la condotta tipica di rilevanza penale e nella concreta lesione dell’interesse erariale all’integrale riscossione delle imposte dovute l’oggetto della tutela penale. Trattasi, pertanto, di delitto di tipo commissivo di natura istantanea che si consuma con la presentazione della dichiarazione annuale (Cass. Pen., 28 marzo 2002, ric. Proc. Gen. B.)
In materia di reati tributari, non sussiste continuità normativa tra la contravvenzione di cui all’art. 1, comma 1, della previgente legge 516/82 ed il delitto di omessa dichiarazione ex art. 5 del D.Lgs. 74/00, stante la disomogeneità strutturale fra le due fattispecie. Pertanto la citata contravvenzione non assume più alcun rilievo penale, in applicazione dell’art. 2, comma 2, c.p. in tema di successione delle leggi penali nel tempo (Cass. Pen., 18 marzo 2002, ric.C.)
E’ inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 9 del D.Lgs. 74/00, in riferimento all’art. 3 Cost., nella parte in cui escludono la punibilità a titolo di tentativo del delitto di cui all’art. 2 del decreto e la punibilità di chi si avvale di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti a titolo di concorso nel reato di emissione di fatture o documenti di cui all’art. 8 del decreto (Corte Cost., 15 marzo 2002, n.49)
La rimozione dell’art. 6 del D.Lgs. 74/00 non risolverebbe la disparità di trattamento denunciata, dando luogo ad un’ampliamento ingiustificato delle norme incriminatrici e comportando la trasformazione in delitti, sia pure tentati, di violazioni già configurate dall’art. 1 della legge 516/82 come semplici contravvenzioni (Corte Cost., 15 marzo 2002, n.49)
La dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 9, comma 1, lett. b), svuoterebbe di significato pratico la norma incriminatrice del delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti di cui all’art. 2 del D.Lgs. 74/00. Ove si
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2002-05-06 Segnalato da FrancoIonadi Euro Approfondimento

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