Accertamento tributario – A carico di società di persone – Irrogabilità della sanzione al socio che non abbia dichiarato il maggior reddit
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Segnalato da FrancoIonadi Euro Sentenza
I
Il reddito di partecipazione agli utili societari del socio di societa' di persone costituisce, ai fini dell'I.R.P.E.F., reddito proprio del contribuente (al quale e' imputato sulla base di presunzione di effettiva percezione), e non della societa' (art. 5 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 e
poi art. 5 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917). Detto socio, pertanto, in caso di avvenuta rettifica del reddito della societa' da parte dell'Amministrazione finanziaria, ove non abbia dichiarato, per la parte di sua spettanza, il reddito societario rettificato, e' tenuto al pagamento,
oltre che del supplemento di imposta, anche della sanzione pecuniaria prevista per i casi di infedele dichiarazione. Per l'applicazione di detta sanzione non e' piu' sufficiente la mera volontarieta' del comportamento
sanzionato, ma e' richiesta la colpevolezza ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 - applicabile anche agli illeciti anteriori all'entrata in vigore della riforma in materia di sanzioni tributarie introdotta dai decreti legislativi nn. 471 e 472 del 18 dicembre
1997, in forza del combinato disposto degli artt. 3, comma terzo (principio del "favor rei"), 25, comma secondo (applicabilita' del principio del "favor rei" ai processi in corso), e 29, comma primo, lett. a) (nella parte in cui abroga il principio di ultrattivita' delle disposizioni sanzionatorie in
materia tributaria), del citato decreto legislativo n. 472 del 1997 - e per l'individuazione della stessa e' necessario valutare in concreto - sempre in ragione dei richiamati principi - quale, tra le due fattispecie
dell'illecito di infedele o incompleta dichiarazione succedutesi nel tempo (previste dall'art. 46 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dal successivo art. 1 D.Lgs. n. 471 del 1997), comporti conseguenze sanzionatorie meno onerose per il contribuente.
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2002-04-26 Segnalato da FrancoIonadi Euro Sentenza

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