Accertamento tributario - Notificazione a società commerciale mediante consegna al rappresentante legale nel suo domicilio - Due recenti sentenze dell
abstract: Accertamento tributario - Notificazione a società commerciale mediante consegna ...
Segnalato da FrancoIonadi Euro Sentenza
M
Massima Sentenza n. 3549
La notificazione dell'avviso di accertamento ai sensi dell'art. 145 cod.
proc. civ. ove effettuata non presso la sede della persona giuridica, ma direttamente al domicilio della persona fisica che la rappresenta, e' nulla, ma rimane sanata, con effetto "ex tunc", dalla tempestiva proposizione del ricorso del contribuente avverso l'avviso di accertamento.
Massima sentenza n. 3558
In tema di notificazione degli avvisi di accertamento, l'art. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 - richiamato, in materia di IVA, dall'art. 56 del d.P.R. n. 633 del 1972 - stabilisce che tale notificazione va effettuata nel comune costituente domicilio fiscale del destinatario, individuato in base ai criteri dettati, per i soggetti diversi dalle persone
fisiche, dall'art. 58, terzo comma, del medesimo d.P.R. n. 600 del 1973. Ne consegue che, in caso di impossibilita' di eseguire la notificazione presso la sede di una societa' commerciale, l'applicazione del criterio sussidiario della notificazione al legale rappresentante, previsto dall'art. 145, terzo
comma, cod. proc. civ., non puo' sottrarsi alla suddetta regola generale ed e', pertanto, condizionata al fatto che tale persona fisica risieda nel comune di domicilio fiscale dell'ente.
Link: http://www.finanze.it
2002-04-26 Segnalato da FrancoIonadi Euro Sentenza
|