ICIAP - Inquadramento delle agenzie di assicurazione - Sentenza CTR Toscana 15.3.2002 n. 198 (Tributario)
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Segnalato da FrancoIonadi Euro Sentenza
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MASSIMA: Ai fini ICIAP le agenzie di assicurazione devono essere inquadrate, nell'ambito della tabella dei settori, nel IX settore (intermediazione e servizi) e non nei settori IV e V (intermediazione di beni).
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Dopo aver impugnato l'avviso di accertamento ICIAP 1991 in epigrafe, emesso dal Comune di Firenze, lamentandone l'illegittimita' per violazione di legge e travisamento del fatto, la sdf ======= interponeva tempestivo e
rituale appello avverso la decisione pure indicata in epigrafe con la quale, in data 22.4.1999 la Commissione Tributaria di I^ grado aveva respinto il ricorso introduttivo compensando le spese.
L'Ufficio si costituiva chiedendo reiezione dell'appello e producendo cospiqua rassegna giurispudenziale di merito e di legittimita' favorevole alla propria posizione.
All'odierna udianza, udito il relatore ed esaminati gli atti, la causa veniva decisa.
La questione, che concerne la corretta collocazione delle agenzie di assicurazione nell'ambito della tabella dei (dieci) settori di attivita' ai fini ICIAP, e' incentrata sulla distinzione che appare possibile operare,
nell'ambito della predetta tabella, tra intermediazione di beni (settori IV e V) e intermediazione di servizi (settore IX).
La decisione appellata ha, a parere di questa Commissione, correttamente - sia pure per esclusione - optato per l'inquadramento nel IX settore, osservando che un'agenzia di assicurazioni svolge una intermediazione non
ricollegabile al commercio di beni mobili od immobili, non potendosi assimilare una polizza di assicurazione ad una merce tra quelle indicate alla tabella V (l'unica, tra la IV e la V, da prendere in considerazione, dato che la IV tabella prevede il commercio all'ingrosso, mentre la V
tabella prevede il commercio al minuto).
Elemento decisivo del giudizio formulato da questa Commissione e' rappresentato dall'autorevole precedente rappresentato dalla sentenza della Suprema corte di cassazione n. 9601/2000, in un passo della cui motivazione
si legge (pag. 7) che "... l'attivita' dell'agente e' sempre finalizzata alla produzione di un servizio, anche quando si svolga nel campo dell'intermediazione commerciale."
L'appello deve essere pertanto respinto.
Spese compensate.
P.Q.M.
Respinge l'appello. Spese compensate.
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2002-04-22 Segnalato da FrancoIonadi Euro Sentenza

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