Diritto Tributario

Dal 19.3.2000 la banca dati tributaria doc.

A cura dell'avv. Franco Ionadi e del dott. Spataro



Penale tributario - Presentazione di dichiarazione fraudolenta mediante inserimento di dati risultanti da fatture per operazioni inesistenti - Sentenz


2002-04-08
abstract: Penale tributario - Presentazione di dichiarazione fraudolenta mediante inserime ...

Segnalato da FrancoIonadi Euro


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La falsità della fatturazione, quando abbia implicazioni meramente soggettive, non possa essere punita a norma dell’art. 2 d.lv. cit., difettando il dolo di evasione, e non potendo, l’illiceità del mezzo usato, riverberarsi sul fine perseguito dal contribuente, che, sostanzialmente, è quello di ottenere quanto gli è dovuto.
Una simile impostazione appare coerente con l’attuale impianto normativo, tutto polarizzato verso la individuazione di una imposta evasa, la quale viene calcolata (art. 1 lett. f)) nella differenza tra l’imposta effettivamente dovuta e quella indicata nella dichiarazione

Il reato di presentazione di dichiarazione fraudolenta per utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, di cui all'art. 2 del D. Lgs. n. 74/2000 così come quelli previsti dagli artt. 3 e 4, si perfeziona esclusivamente nel momento in cui la dichiarazione – supportata dalla documentazione fittizia – viene presentata nelle forme rituali, in maniera da produrre i suoi effetti, configurandosi come reato istantaneo. Restano, invece, esclusi dal novero delle condotte penalmente rilevanti, tutti quei comportamenti prodromici, che non possono essere valutati neppure quale tentativo perseguibile, essendone esclusa la punibilità a norma dell’art. 6 d.lv. 74/2000. Risulta, parimenti, estraneo alla fattispecie l’effettivo conseguimento del risultato dell’evasione, la cui realizzazione, evidentemente, una volta presentata la dichiarazione mendace, si sottrae alla disponibilità dell’agente. Tale ultima circostanza non impedisce di configurare il reato in questione come reato di danno. Infatti l’evasione è concretamente realizzata nel momento di presentazione della dichiarazione, momento in cui viene definito l’ammontare dell’imposta dovuta dal contribuente, e restando la verifica dell’amministrazione una mera eventualità successiva che interviene in relazione ad una imposta già omessa.


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2002-04-08 Segnalato da FrancoIonadi Euro








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