Diritto Tributario

Dal 19.3.2000 la banca dati tributaria doc.

A cura dell'avv. Franco Ionadi e del dott. Spataro



Imposta di registro - Dichiarazione di valore al di sotto della rendita catastale e successiva rettifica della base imponibile attivata mediante avvis


2002-04-02
abstract: Imposta di registro - Dichiarazione di valore al di sotto della rendita catastal ...

Segnalato da FrancoIonadi Euro


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Nel caso in cui il contribuente, soggetto passivo dell'imposta di registro su un atto avente ad oggetto un immobile ancora privo dell'attribuzione di rendita catastale, chieda, in base all'art.12 del decreto legge n.70 del 1988, convertito in legge 13 maggio 1988, n. 154, di avvalersi del sistema di valutazione previsto dal quarto comma dell'art. 52 del d.P.R. 26 aprile
1986, n. 131, e il valore derivante dall'applicazione di tale criterio automatico, una volta attribuita la rendita, sia superiore al valore dichiarato nell'atto registrato, l'Ufficio legittimamente richiede la maggiore imposta dovuta adottando un avviso di liquidazione, e non un avviso di accertamento. Cio' in quanto l'avviso di accertamento di maggior valore o di rettifica, espressione dell'esercizio di un potere discrezionale tecnico, e la liquidazione dell'imposta effettuata mediante il calcolo presuntivo del
valore basato sulla rendita catastale, attivita' priva di qualsiasi discrezionalita' e limitata all'esecuzione di mere operazioni aritmetiche, costituiscono due poteri amministrativi di accertamento tributario fra di loro diversi e alternativi, disciplinati, rispettivamente, dai commi primo e
quarto dell'art.52 del d.P.R. n. 131 del 1986, sicche', in presenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 12 del D.L. n. 70 del 1988, che richiama espressamente solo il quarto comma dell'art. 52, l'Ufficio non puo' esercitare il potere attribuitogli dal primo comma dello stesso articolo.


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2002-04-02 Segnalato da FrancoIonadi Euro








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