Diritto Tributario

Dal 19.3.2000 la banca dati tributaria doc.

A cura dell'avv. Franco Ionadi e del dott. Spataro



Fallimento e Fisco: la disciplina tributaria delle procedure concorsuali - Circolare Entrate 22.3.2002 n. 26/E (Tributario)


2002-03-29
abstract: Fallimento e Fisco: la disciplina tributaria delle procedure concorsuali - Circo ...

Segnalato da FrancoIonadi Euro


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"Determinazione del reddito e adempimento degli obblighi di dichiarazione: con una corposa e dettagliata circolare l’Agenzia delle Entrate chiarisce ai curatori fallimentari le regole cui devono attenersi, in particolare per quanto riguarda questi due aspetti essenziali, per il trattamento tributario delle procedure concorsuali disciplinate dal Regio decreto 267/1942 cioè dalla legge fallimentare. L’Agenzia ricorda che a mente dell’art. 125 TUIR il reddito (o la perdita) della procedura è dato dalla differenza tra il residuo attivo e il valore del patrimonio netto dell’impresa all’inizio della procedura determinato a valori fiscalmente riconosciuti. Per la determinazione di quest’ultimo l’Amministrazione Finanziaria ricorda che il curatore deve usare tutta la diligenza idonea alla ricostruzione del patrimonio aziendale sulla base di ogni elemento disponibile anche richiedendo la collaborazione, oltrechè del fallito, degli uffici dell’Agenzia delle Entrate, e ciò perchè nel fallimento sono rilevanti le attività e passività comunque accertate dal curatore anche se non registrate dal fallito nelle scritture contabili. In tale sede il curatore non deve invece tenere conto degli eventi dispersivi successivi all’apertura del fallimento. Di più agevole individuazione è invece la determinazione del residuo attivo che è pari al valore di quanto restituito al fallito. A tal fine l’Agenzia precisa che se al fallito sono restituiti beni questi devono essere valutati al valore normale come nell’ipotesi di estromissione dal regime d’impresa, ricordando che se risultano debiti accertati ma non insinuati questi non devono essere considerati in diminuzione del residuo attivo. Inoltre a detta dell’Agenzia ai fini fiscali vi è una certa somiglianza fra la procedura fallimentare e quella di liquidazione ordinaria in quanto entrame sono accomunate dal medesimo presupposto impositivo e precisamente l’esigenza di chiudere il ciclo reddituale dell’impresa....." (Da www.aziendalex.kataweb.it)


Link: http://www.aziendalex.kataweb.it/Article/0,1555,17


2002-03-29 Segnalato da FrancoIonadi Euro








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