Diritto Tributario

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A cura dell'avv. Franco Ionadi e del dott. Spataro



Giurisdizione tributaria - Rimborsi IVA e contestazione della sussistenza del potere, in capo all'amministrazione finanziaria, di operare il fermo amm


2002-03-27
abstract: Giurisdizione tributaria - Rimborsi IVA e contestazione della sussistenza del po ...

Segnalato da FrancoIonadi Euro


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La domanda di rimborso d'IVA, che il contribuente proponga in sede giudiziale impugnando l'atto di rifiuto del rimborso stesso reso in dipendenza di provvedimento di fermo amministrativo "ex" art. 69 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, non si sottrae, ove si metta in
discussione la sussistenza del potere dell'amministrazione finanziaria di adottare quella misura cautelare, alla giurisdizione delle commissioni
tributarie, abilitate a disapplicare il provvedimento di fermo del rimborso allorche' risulti non assistito dal relativo potere.

__________________ SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Ufficio IVA di Palermo, con provvedimento del 29 aprile 1992, ha respinto l'istanza con cui la S.p.a. ======== aveva chiesto il rimborso di lire 530.000.000 per imposta versata in eccedenza nel terzo trimestre del 1989;
il rimborso, secondo l'Ufficio, era precluso dal fermo amministrativo della corrispondente somma disposto, ai sensi dell'art. 69 del r.d. 18 novembre 1923 n. 2440 sulla contabilita' generale dello Stato, a garanzia
dell'adempimento di maggiori debiti per IVA evidenziati a carico della Societa' da avvisi di rettifica inerenti agli anni dal 1982 al 1985.
La ========, con ricorso del 30 giugno 1992, ha impugnato detto provvedimento davanti alla Commissione tributaria di primo grado di Palermo, la quale ha accordato il rimborso, sul rilievo che quelle rettifiche, essendo oggetto di contestazione in separato giudizio (ancora pendente), non
giustificavano il fermo.
La Commissione tributaria regionale della Sicilia, con sentenza n. 81/9 del 5-7 aprile 2000, aderendo al gravame proposto dall'Ufficio, ha ritenuto che
il rimborso era stato legittimamente negato, con la considerazione che detto fermo, integrante misura cautelare e provvisoria, e' adottabile anche quando il credito fatto valere dall'Amministrazione finanziaria sia investito da
dibattito giudiziale, purche' "sia ragionevole sostenerne l'esistenza".
La ========, con atto notificato il 13 novembre 2000, ha chiesto la cassazione della sentenza della Commissione regionale, tornando a sostenere che detto art. 69 non autorizza l'amministrazione delle finanze a rifiutare
un rimborso pacificamente dovuto sulla scorta soltanto della non irragionevolezza della pretesa creditoria addotta in compensazione;
che il rimborso medesimo spetta ove tale asserito credito sia contestato in giudizio e difetti il periculum in mora, che una diversa lettura della norma implicherebbe dubbi di legittimita' costituzionale, per l'irrazionalita' di
una indiscriminata protezione delle posizioni erariali e la lesione del principio di uguaglianza.
Il Ministero delle finanze ha replicato con controricorso ed ha contestualmente proposto ricorso incidentale condizionato, deducendo,
rispettivamente con due motivi (articolati nei primi tre paragrafi dell'atto), il difetto di giurisdizione delle commissioni tributarie, sotto
i1 profilo che la domanda della ========, sostanzialmente configurando impugnazione del provvedimento discrezionale di fermo, rientrerebbe nella giurisdizione di legittimita' del giudice amministrativo, e comunque
l'inammissibilita' della domanda medesima, per tardivita', in ragione della computabilita' del relativo termine a partire dalla data di quel
provvedimento.
La causa e' stata assegnata a queste Sezioni unite, ai sensi degli artt. 374 primo comma c


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2002-03-27 Segnalato da FrancoIonadi Euro








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