Diritto Tributario

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A cura dell'avv. Franco Ionadi e del dott. Spataro



Plusvalenze da cessione d'azienda in ipotesi di cessione a titolo gratuito - Non imponibilità - Sentenza Cassazione 25.1.2002 n. 905 (Tributario)


2002-03-18
abstract: Plusvalenze da cessione d'azienda in ipotesi di cessione a titolo gratuito - Non ...

Segnalato da FrancoIonadi Euro


I

In tema di IRPEF, l'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (applicabile "ratione temporis"), in base al quale l'imposta si applica separatamente (quando non sono componenti del reddito d'impresa) sulle
plusvalenze patrimoniali percepite in dipendenza della liquidazione o della cessione di aziende, compreso il valore di avviamento, va interpretato, sulla base del riferimento alle plusvalenze "percepite", nel senso
dell'assoggettabilita' ad imposta delle sole cessioni a titolo oneroso e non anche di quelle a titolo gratuito, nelle quali il cedente non percepisce nulla; tale interpretazione trova ora espressa conferma nel testo del
corrispondente art. 16, comma primo, lett. g), del d.P.R. n. 917 del 1986.


Testo:
Svolgimento del processo
La Commissione tributaria di primo grado di Pordenone, con decisione 23
giugno 1989 n. 828, annullo' l'avviso notificato dall'Ufficio Imposte
dirette di Pordenone a ------- il 22 dicembre 1988, con cui si accertava per
l'anno 1982 una plusvalenza e un reddito di avviamento in occasione della
donazione dell'esercizio di commercio al minuto alla figlia -------.
Nel giudizio di appello, promosso dall'Ufficio sul solo punto concernente il
reddito di avviamento, la Commissione tributaria di secondo grado di
Pordenone, con decisione 27 novembre 1990 n. 590, confermo' la decisione
impugnata.
La Commissione tributaria centrale, con decisione depositata il giorno 11
giugno 1999, n. 3848 accolse il ricorso proposto dall'Ufficio. Ritenne la
Commissione centrale che l'accertamento dell'avviamento ai fini
dell'applicazione dell'imposta di registro costituisce il fondamento anche
dell'imposizione sul reddito, ex artt. 54 ult. co. e 12 primo comma lett. a)
d.P.R. n. 597 del 1973; e che il valore di avviamento rientra tra le
plusvalenze patrimoniali tassabili in quanto sia stato percepito in
dipendenza della cessione di azienda, con l'avvertenza che nella fattispecie
si trattava di plusvalenza emersa in occasione ed in conseguenza della
cessione.
Per la cassazione di questa sentenza ricorrono ------ e ----------, quali
eredi del contribuente --------, con atto notificato il 20 ottobre 1999,
proponendo due motivi; successivamente ha depositato memoria. Il Ministero
delle finanze, in persona del ministro pro tempore, rappresentato e difeso
ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, ha chiesto di partecipare alla
discussione.
Motivi della decisione
Con il primo motivo si denunzia la mancata applicazione dell'art. 7 del
d.P.R. 28 settembre 1994 n. 591; si deduce che nelle more del giudizio
davanti alla Commissione tributaria centrale ------- aveva depositato il 14
dicembre 1994 domanda di definizione, della lite presso l'Ufficio imposte
dirette di Pordenone, che aveva il dovere di trasmetterlo alla Commissione
tributaria centrale, comunicando alla stessa, entro il 28 febbraio 1997,
l'eventuale inesistenza dei presupposti per la definizione della lite, e che
in mancanza di cio' la Commissione centrale avrebbe dovuto dichiarare il
giudizio estinto con ordinanza a norma dell'art. 6 del citato decreto.
Questo motivo e' inammissibile, vertendo la violazione di legge su una
questione che non e' stata preventivamente sottoposta all'esame del giudice
che ha pronunciato la decisione impugnata.


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2002-03-18 Segnalato da FrancoIonadi Euro








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