Contenzioso tributario - Costituzione del ricorrente: deposito del ricorso alla segreteria della Commissione Tributaria a mezzo del servizio postale -
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Segnalato da FrancoIonadi Euro Sentenza
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La Commissione Tributaria Regionale dell'Umbria sez. VI ha sollevato, con ordinanza 5.2.2002, la questione di legittimità costituzionale, per presunta violazione degli articoli 3, 24, 76 e 97 Cost., da parte dell'art. 22 del D. Lgs. n. 546/92 nella parte in cui non prevede che la costituzione in giudizio del ricorrente possa anche essere validamente effettuata avvalendosi del servizio postale.
Analoga questione è stata sollevata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Novara con ordinanza del 19.10.2001 pubblicata in GU serie speciale n. 10 del 6.3.2002.
Link: http://www.diritto.it/sentenze/giustizia_tributari
2002-03-12 Segnalato da FrancoIonadi Euro Sentenza
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