Diritto Tributario

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A cura dell'avv. Franco Ionadi e del dott. Spataro



Sanzioni tributarie – Successione di norme e principi di legalità e del favor rei – Fattispecie – Sentenza Cassazione 17.1.2002 n. 4


2002-03-11
abstract: Sanzioni tributarie – Successione di norme e principi di legalità e del fa ...

Segnalato da FrancoIonadi Euro


I

In tema di sanzioni amministrative di illeciti tributari, ove la legge in vigore al momento dell'infrazione e quella successiva prevedano sanzioni di diversa entita', si applica la legge piu' favorevole al contribuente, in conformita' ai principi di legalita' e del "favor rei" fissati dall'art. 3
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e ribaditi dall'art. 5 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 203 e dall'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2000, n. 99. (Nella specie, la S.C., in presenza di ripetute omissioni dei versamenti periodici IVA consumate negli anni
1986-1993, oggetto di giudizio in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 472 del 1997 - e dunque sottoposte, ai sensi dell'art. 25, secondo comma, del citato decreto legislativo, alla disciplina del concorso prevista dall'art. 12 dello stesso decreto -, ha ritenuto
applicabile il primo comma di quest'ultimo articolo nella sua originaria formulazione, che prevede il cumulo giuridico delle sanzioni in tutti i casi di concorso materiale omogeneo di illeciti, e non del testo modificato
dall'art. 2, primo comma, lett. e), del decreto legislativo n. 203 del 1998, perche' meno favorevole in quanto prevede il cumulo giuridico delle sanzioni per il solo concorso di violazioni formali, ed ha escluso, altresi', per la stessa ragione, l'applicazione del quinto comma del medesimo art. 12 come
modificato prima dal citato art. 2, primo comma, lett. e), del decreto legislativo n. 203 del 1998 e, successivamente, dall'art. 2, primo comma, lett. a), n. 2, del decreto legislativo n. 99 del 2000, i quali introducono
un maggiore aumento della sanzione base per le violazioni riguardanti periodi di imposta diversi.


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2002-03-11 Segnalato da FrancoIonadi Euro








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