Ricorso per cassazione avverso decisione delle commissioni tributarie regionali - nullità della notifica dell'atto all'ufficio finanziario periferico
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Segnalato da FrancoIonadi Euro Sentenza
I
In tema di contenzioso tributario, il ricorso per cassazione del contribuente, avverso la decisione assunta in grado di appello dalla commissione tributaria regionale, e' inammissibile se proposto e notificato all'ufficio finanziario periferico che ha emesso l'atto impugnato - nella
specie ufficio I.V.A. - dovendo essere proposto, a pena di inammissibilita', nei confronti del ministero delle finanze ed allo stesso notificato presso l'avvocatura generale dello stato. Ne' possono riconnettersi effetti sananti alla costituzione in giudizio dell'amministrazione delle finanze, perche',
nel caso, il vizio dell'impugnazione deriva dall'errata individuazione della parte (ufficio periferico anziche' ministero), priva di soggettivita'
esterna per quanto attiene al giudizio di cassazione, e non riguarda la sola notificazione.
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2002-03-11 Segnalato da FrancoIonadi Euro Sentenza
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