Diritto Tributario

Dal 19.3.2000 la banca dati tributaria doc.

A cura dell'avv. Franco Ionadi e del dott. Spataro



Accertamento tributario - Reddito d'impresa - Deducibilità dei costi non registrati o irregolarmente registrati - Sopravvenuta modifica normativa in s


2002-03-08
abstract: Accertamento tributario - Reddito d'impresa - Deducibilità dei costi non registr ...

Segnalato da FrancoIonadi Euro


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" In tema di reddito d'impresa, l'abrogazione, ad opera dell'art. 5 del d.P.R. 9 dicembre 1996, n. 695, del comma sesto dell'art.75 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, che precludeva la possibilita' di provare l'esistenza di costi, altrimenti deducibili, che non fossero stati regolarmente registrati, rimuovendo tale limite probatorio - costituente un effetto sanzionatorio, aggiuntivo, dell'obbligo di registrazione - ha determinato un ampliamento della facolta' di prova del contribuente. Tale nuova disciplina della formazione della prova nel processo, in virtu' del principio "tempus regit actum", trova applicazione anche nei procedimenti pendenti, quale che sia la normativa che regola i profili sostanziali del contenzioso." (Da www.diritto.it).

Ricordiamo che l'art. 5 DPR. 695/1996, ha abrogato l'art. 75 comma 6 del TUIR che poneva un limite preclusivo alla deducibilità dei costi: conseguentemente dall'entrata in vigore del DPR 695/1996, i costi afferenti i maggiori ricavi accertati sono deducibili anche se non registrati o registrati irregolarmente nelle apposite scritture contabili previste ai fini delle imposte sui redditi. Tale principio è stato ribadito inoltre dalla stessa amministrazione finanziaria nella Circolare 271/E del 21/10/1997.


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2002-03-08 Segnalato da FrancoIonadi Euro








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