Sanzioni tributarie - Violazione di inesatta dichiarazione - Elemento psicologico - Fattispecie - Cassazione 10.1.2002 n. 214(Tributario)
abstract: Sanzioni tributarie - Violazione di inesatta dichiarazione - Elemento psicolog ...
Segnalato da FrancoIonadi Euro Sentenza
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In tema di violazioni dell'obbligo di dichiarazione annuale I.V.A., la fattispecie di cui all'art. 43, secondo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 si realizza per il solo fatto che, in base ai dati contenuti nella dichiarazione, risulti "un'imposta inferiore di oltre un decimo a quella
dovuta, ovvero una eccedenza detraibile o rimborsabile superiore di oltre un decimo a quella spettante", prescindendo la norma da ulteriori valutazioni sia di carattere soggettivo (l'intenzione di frodare il fisco) che di carattere oggettivo (il verificarsi di un danno per l'erario), le quali non
rilevano neppure sotto il profilo della eventuale applicazione della minore sanzione di cui allo stesso art. 43, terzo comma, che ha carattere residuale e riguarda violazioni diverse da quelle previste da comma precedente.
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2002-03-04 Segnalato da FrancoIonadi Euro Sentenza

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