Diritto Tributario

Dal 19.3.2000 la banca dati tributaria doc.

A cura dell'avv. Franco Ionadi e del dott. Spataro



Accertamento tributario fondato su verifiche dei conti bancari - Breve raccolta di massime recenti della Cassazione (Tributario)


2002-02-28
abstract: Accertamento tributario fondato su verifiche dei conti bancari - Breve raccolta ...

Segnalato da FrancoIonadi Euro


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Si riportano di seguito le massime relative alle principali pronunce emesse, nel 2000 e nel 2001, dalla Cassazione sez. Tributaria in materia di verifiche bancarie.


Sentenza 28.6.2000 n. 9946


In tema di I.V.A., il rinvenimento di singoli dati ed elementi risultanti dai conti bancari non ransitati nelle scritture dell'imprenditore (e rilevati ai sensi dell'art. 52 o 63 della legge n. 633 del 1972)costituisce il presupposto di una presunzione legale (anche se relativa, in quanto e' ammessa la prova del contrario da parte del
contribuente) a favore del Fisco, utilizzabile ai fini della ricostruzione della base imponibile e la cui configurabilita' non e' subordinata al contraddittorio con il contribuente, anticipato alla fase amministrativa (In senso conforme, Cassazione 28.8.2000 n. 11234 e 19.2.2001 n. 2436)


Sentenza 10.1.2001 n. 267/2001

In caso di accertamento dei redditi di societa' fondato su documenti bancari, non ha rilievo, al fine di escludere la legittimita' dell'accertamento medesimo, la circostanza che tali documenti risultino acquisiti dalla Guardia di Finanza in epoca anteriore alla data di entrata in vigore della legge n.
413 del 1991, che ha consentito l'accesso ai dati bancari, purche' l'avviso di accertamento sia stato notificato alla contribuente in un'epoca in cui erano gia' consentite deroghe al segreto bancario. In effetti, deve escludersi,
avuto anche riguardo alla portata della delega contenuta nella legge 9 ottobre 1971, n. 825, ed ai principi al riguardo espressi dalla sentenza della Corte Cost. n. 51 del 1992, che il segreto bancario costituisca, nel regime anteriore alla disciplina innovativa di cui alla citata legge n. 413 del 1991,
un principio inderogabile: al contrario, le "ipotesi di particolare gravita'" indicate dalla citata legge delega - in attuazione della quale sarebbe stato, poi, emanato il d.P.R. n. 600 del 1973, come quelle che giustificavano il ricorso alla documentazione bancaria, ricomprendevano tutti i casi di illecito
per evasione fiscale. Ne' l'utilizzazione dei movimenti bancari della contribuente da parte dell'amministrazione finanziaria presuppone la convocazione della stessa affinche' giustifichi le operazioni verificate, in
quanto nessuna norma impone tale convocazione in sede amministrativa prima dell'accertamento.


Sentenza 3.2.2001 n. 1569

In tema di IVA, i dati ed elementi risultanti dai conti correnti possono essere posti a base delle rettifiche ed accertamenti previsti dagli artt. 54 e 55 d.P.R. n. 633/72 senza alcuna preclusione pregiudiziale, salvo che il contribuente non dimostri che ne ha tenuto conto nelle dichiarazioni o che
non si riferiscono ad operazioni imponibili.


Sentenza 19.2.2001 n. 2435

L'utilizzazione dei dati acquisiti presso le aziende di credito ai sensi dell'articolo 51, 2ª comma n.2 del DPR n. 633 del 1972 non e' subordinata alla prova che il contribuente eserciti attivita' d'impresa; infatti, se non viene contestata la legittimita' dell'acquisizione dei dati risultanti dai conti correnti bancari, i medesimi possono essere utilizzati sia per dimostrare l'esistenza di una eventuale attivita' occulta (impresa, arte o professione) sia per quantificare il reddito ricavato da tale attivita', essendo onere del contribuente dimostrare che i movimenti bancari che non trovano giustificazione sulla base delle sue dichiarazioni non sono fiscalmente rilevanti (in applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva ritenuto inutilizzabile la presunzione di cui all'art. 51 cit. non avendo fornito l'ufficio la prova che il contribuente, che aveva sempre contestato l'esercizio di attivita' imprenditoriale, avesse effettivamente esercitato il commercio di veicoli
usati).


2002-02-28 Segnalato da FrancoIonadi Euro








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