Imposta di registro - Nullità ed annullabilità dell'atto - Conseguenza - Sentenza Cassazione 13.12.2001 n. 15733 (Tributario)
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Segnalato da Avv. Ionadi Euro Sentenza
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In tema di imposta di registro, ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, la restituzione dell'imposta assolta, per la parte eccedente la misura fissa, quando l'atto sia dichiarato nullo o annullato con sentenza passata in giudicato e non sia suscettibile di ratifica, convalida o conferma, presuppone che la causa della nullita' non sia imputabile alle parti, per cui la restituzione non spetta nel caso di atto dichiarato nullo
per simulazione assoluta, la quale, per definizione, e' imputabile alle parti.
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2002-02-11 Segnalato da Avv. Ionadi Euro Sentenza
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