Interpello ex art. 11 Legge n. 212/2000 – Inammissibilità e inefficacia in ipotesi in cui si sia già dato corso alle operazioni – Risoluzi
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Segnalato da Avv. Ionadi Euro Approfondimento
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"L’istanza di interpello può presentare un’unica soluzione al problema e comunque non si può informare l’amministrazione a cose avvenute. L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 19/E prende spunto da un quesito postole sulla corretta applicazione dell’art. 7 dpr 633/72 , per chiarire le modalità di presentazione dell’interpello previsto e disciplinato dall’art. 11 della Legge 212/2000. Una società aveva proposto ben due diverse soluzioni al caso prospettato e comunque faceva intendere di aver già posto in esecuzione le operazioni per cui chiedeva chiarimenti alla Agenzia delle Entrate. L’Agenzia dichiara, ancora una volta, l’inammissibilità dell’istanza di interpello posta in questi termini. Nonostante l’inammissibilità dell’istanza e l’indicazione, da parte della società italiana di ben due soluzioni intepretative alternative anzichè una, l’Agenzia ha ritenuto opportuno esaminare il merito della questione, precisando che il parere così emesso non è però produttivo degli effetti tipici dell’interpello. E ha stabilito che il trasporto delle merci effettuato in parte all’estero e in parte in territorio comunitario non può essere scisso in due operazioni distinte ma va valutato nella sua unicità." (da www.aziendalex.kataweb.it)
Link: http://www.aziendalex.kataweb.it/Article/0,1555,16
2002-01-28 Segnalato da Avv. Ionadi Euro Approfondimento
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