Diritto Tributario

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A cura dell'avv. Franco Ionadi e del dott. Spataro



Rettifica IVA - Accertamento presuntivo e motivazione della rettifica - Sentenza Commissione Tributaria Provinciale di Macerata 22.11.2001 n. 143 (Tr


2002-01-23
abstract: Rettifica IVA - Accertamento presuntivo e motivazione della rettifica - Sentenza ...

Segnalato da Avv. Ionadi Euro


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Un avviso di rettifica, con il quale l'Ufficio impositore notifica al
contribuente la debenza di una maggiore IVA dovuta rispetto a quella
dichiarata risulta carente di motivazione, allorquando in detto avviso si riscontri la mancanza dell'iter logico deduttivo assunto dall'Ufficio per ricostruire la presunzione di omessa registrazione di corrispettivi, che ha condotto lo stesso a formulare il giudizio d'inattendibilita' della dichiarazione, basandosi sul presupposto dell'inattendibilita' della contabilita' relativa all'IVA dopo l'esame della medesima. Non si ritiene sufficiente il solo fatto certo del notevole divario tra costo del venduto di maggior importo e volume d'affari di minor importo del primo per lagittimare la presunzione invocata dall'Ufficio, perche' e' possibile che
nella vita di un'azienda per un dato periodo vi siano fasi di decozione e situazioni prefallimentari (dopo solo due anni, nell'ipotesi de qua, la ditta e' fallita), con la conseguenza che il cennato divario puo' rappresentare a volte il sintomo di omessa registrazione di corrispettivi, ma spesso il frutto di uno stato di difficolta' nella gestione aziendale.
Mancando, pertanto, nella specie, quel rigore conseguenziale che solo
giustifica l'iilazione presuntiva, il fatto contestato rimane a livello indiziario e non di prova, anche se produttiva. (Massima a cura di www.diritto.it)


Link: http://www.diritto.it/sentenze/commtribut/sent143_


2002-01-23 Segnalato da Avv. Ionadi Euro








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