Interpretazione del contratto agli effetti dell’imposta di registro – Pluralità di atti, unitarietà della causa e rilevanza del collegame
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Segnalato da Avv. Ionadi Euro Sentenza
I
In tema di interpretazione degli atti ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro, la preminenza attribuita dall'art. 20 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 alla causa reale ("intrinseca natura" ed "effetti giuridici degli atti") sull'assetto cartolare ("il titolo o la forma apparente")
comporta che, in ipotesi di collegamento negoziale, l'intrinseca natura e gli effetti giuridici siano accertati, attesa l'unitarieta' della causa, tenendo conto di tutti gli atti collegati (Nell'affermare il principio di cui in massima, la S.C. ha stabilito che, in presenza di un atto di conferimento di immobile in societa' di persone, con accollo a quest'ultima
di mutuo ipotecario gravante sullo stesso, e di un susseguente atto di cessione delle quote del conferente alla societa' conferitaria, andasse considerata l'unitarieta' della causa dei due atti collegati, che l'Amministrazione finanziaria assumeva corrispondente ad un negozio
traslativo dell'immobile, ed ha cassato con rinvio la decisione del giudice tributario che aveva avuto riguardo al solo atto di conferimento).
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2002-01-22 Segnalato da Avv. Ionadi Euro Sentenza
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