Accertamento tributario - Il contenuto dell’obbligo di motivazione dell’avviso di accertamento secondo due recenti pronunce della Cassazio
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Segnalato da Avv. Ionadi Euro Sentenza
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Massima relativa alla sentenza n. 14566/2001:
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, il carattere di "provocatio ad opponendum" dell'avviso notificato consente di ritenere soddisfatto l'obbligo di motivazione imposto dall'art. 42 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ogni qualvolta l'Ufficio, rendendo palese la fonte informativa sottostante alla rettifica operata, abbia posto il contribuente
in grado di conoscere gli elementi essenziali della pretesa tributaria vantata nei suoi confronti e di contestarne la fondatezza.
Massima relativa alla sentenza n. 15324/2001:
L'avviso di accertamento, non essendo atto processuale, bensi' amministrativo (esplicativo, in particolare, della potesta' impositiva dell'amministrazione finanziaria) dalla natura sostanziale, deve contenere l'indicazione non soltanto degli estremi del titolo e della pretesa impositiva, ma anche dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che lo giustificano, con la conseguenza che la relativa motivazione, costituendone imprescindibile requisito di legittimita', e' richiesta a pena di nullita', che il contribuente puo' chiedere sia dichiarata in giudizio, nel rispetto dei termini e secondo le modalita' di cui all'art. 61 del d.P.R. 600/1973, essendo il processo tributario diretto ad accertare la legittimita', oltre che la fondatezza, della pretesa tributaria, sulla base dell'atto impugnato ed alla stregua dei presupposti di fatto e di diritto in esso indicati, entro i limiti delle contestazioni mosse dal contribuente.
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2002-01-19 Segnalato da Avv. Ionadi Euro Sentenza
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