Dichiarazioni tributarie e loro rettificabilità - Due recenti sentenze della Cassazione sez. V Tributaria - Sentenze 28.11.2001 n. 15078 e 6.12.200
abstract: Dichiarazioni tributarie e loro rettificabilità - Due recenti sentenze della C ...
Segnalato da Avv. Ionadi Euro Sentenza
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Massima n. 15078/2001
Le dichiarazioni fiscali del contribuente, costituendo il momento di avvio di un procedimento di diritto pubblico, come tale caratterizzato d esigenze di razionale svolgimento e dalla aspirazione al conseguimento di risultati e di stabilità, comportano l'automatismo degli effetti propri degli atti giuridici in senso stretto. Come tali, esse sono assoggettate a vincoli di forma e di tempo che inducono ad affermare la loro irretrattabilità, tenuto conto che tramite dette dichiarazioni il contribuente procede ad una impostazione del rapporto che non e' modificabile nei suoi elementi essenziali, potendo solo essere corretta attraverso l'indicazione di errori materiali o di calcolo.
Massima n. 15438/2001
L'esistenza di errori materiali desumibili ab intrinseco dai dati contenuti nella dichiarazione ai fini I.V.A. puo' essere sempre opposta dal contribuente, anche dopo la scadenza del termine stabilito per la presentazione della dichiarazione, specialmente quando tale deduzione sia diretta a paralizzare una pretesa impositiva dell'Amministrazione finanziaria fondata sul tali errori, atteso che la dichiarazione non e' assimilabile ad una confessione (se non altro per l' indisponibilità dei diritti e degli obblighi tributari cui si riferisce) ed e' irretrattabile solo nel senso che, una volta che sia intervenuta, il procedimento raggiunge uno stadio dal quale non potrebbe piu' regredire in conseguenza della pretesa del contribuente di presentare, oltre i termini prescritti, una dichiarazione ulteriore e diversa.
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2002-01-19 Segnalato da Avv. Ionadi Euro Sentenza
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