Diritto Tributario

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A cura dell'avv. Franco Ionadi e del dott. Spataro



IVA – Diritto alla detrazione – Omessa sottoscrizione della dichiarazione – Sentenza Cassazione 19.11.2001 n. 14505 (Tributario)


2002-01-15
abstract: IVA – Diritto alla detrazione – Omessa sottoscrizione della dichiar ...

Segnalato da Avv. Ionadi Euro


I

In materia di I.V.A., il titolo necessario per riconoscere il diritto del contribuente alla detrazione e' rappresentato dalla presentazione della dichiarazione annuale delle operazioni imponibili, entro il termine di trenta giorni previsto dall'art. 37 del d.P.R. n. 633/1972, posto che, a mente di tale disposizione, la dichiarazione presentata con ritardo superiore a trenta giorni costituisce titolo per la riscossione dell'imposta ma deve considerarsi omessa a tutti gli altri effetti.

La dichiarazione I.V.A. non sottoscritta, non essendo riferibile ad alcun dichiarante, in quanto priva di un elemento essenziale per la produzione degli effetti che la legge le ricollega, deve essere considerata inesistente sul piano giuridico e non sanabile ne' a norma dell'art. 3 della legge 22 dicembre 1980 n. 882 ne' a norma dell'art. 21 della legge n.154/1989, che dettano entrambi disposizioni relative alla sanatoria delle irregolarita' formali in relazione alle sole dichiarazioni dei redditi non sottoscritte, poiche' il legislatore delle sanatorie non ha esteso tale disciplina anche alle dichiarazioni IVA.

In materia di adempimenti tributari che gravano sul contribuente, devesi escludere l'efficacia retroattiva sia della normativa introdotta dal d.P.R. n. 241/97, cosiddetto decreto Visco, sulla semplificazione dei suddetti adempimenti, poiche' per previsione espressa essa e' applicabile solo alle dichiarazioni presentate dopo il 1.1.99, (allorché un atto di accertamento sia stato già emesso) sia di quella introdotta dal D.L. n. 330/1994, convertito nella legge n. 154/1994, che prevede la sanatoria delle dichiarazioni dei redditi non sottoscritte, poiche' trattasi di norma di carattere procedimentale che impone un obbligo alla P.A. e che, per tale sua natura, non può riguardare un atto dell'amministrazione gia' compiuto e che abbia, perciò, già prodotto i suoi effetti (nella fattispecie la corte ha escluso l'applicazione delle norme citate, invocate dal contribuente a sostegno della sua domanda di sanatoria, in considerazione del fatto che al momento della loro entrata in vigore risultava già emesso dall'amministrazione finanziaria avviso di accertamento)


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2002-01-15 Segnalato da Avv. Ionadi Euro








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