Diritto Tributario

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A cura dell'avv. Franco Ionadi e del dott. Spataro



Pubblico registro automobilistico e tassa di possesso - Documenti probatori e decorrenza degli effetti della perdita di possesso del veicolo - Circola


2002-01-12
abstract: Pubblico registro automobilistico e tassa di possesso - Documenti probatori e de ...

Segnalato da Avv. Ionadi Euro


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Posto che la perdita di possesso del veicolo può essere dimostrata attraverso apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, la circolare in questione affronta il problema della data di decorrenza degli effetti della dichiarazione medesima.
In sintesi, la circolare afferma che alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio non possa riconoscersi efficacia retroattiva ai fini della corresponsione del tributo, a meno che essa non sia accompagnata da documentazione ulteriore come la dichiarazione di responsabilitĂ  sottoscritta dal soggetto autorizzato per la rivendita o il documento attestante la disdetta o il trasferimento della posizione assicurativa del veicolo.
Si riporta il testo della circolare.

A seguito delle innovazioni apportate dall'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 al codice della strada (d.lgs 30 aprile 1992, n. 285)che ha riformulato l'art. 94 in materia di formalita' per il trasferimento di proprieta' degli autoveicoli, e' stata emanata la circolare n. 122/E dell'11 maggio 1998 recante chiarimenti in materia di tasse automobilistiche.
Nella predetta circolare, al punto 3 sono stati elencati, a titolo meramente esemplificativo, le tipologie di atti e documenti di data certa attestanti il venir meno del presupposto impositivo, cioe' la cessazione dei diritti, del possesso o della disponibilita' inerenti ai veicoli iscritti al P.R.A., annoverando tra i medesimi anche la dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
In proposito alcune Direzioni Regionali hanno chiesto precisazioni circa la data di decorrenza degli effetti della suindicata dichiarazione sostitutiva presentata per attestare la perdita di possesso dell'autoveicolo. In particolare e' stato evidenziato un profilo di incongruenza della circolare n. 122/E dell'11 maggio 1998, laddove si afferma che gli effetti della dichiarazione decorrono dalla presentazione della stessa agli uffici competenti e, subito dopo, che la veridicita' del contenuto di tale atto e' indirettamente assicurata da previsioni di responsabilita' penale per l'ipotesi di dichiarazioni false. A parere di tali uffici, infatti, la veridicita' del contenuto, in quanto tutelata da norme penali, dovrebbe coprire anche la parte di dichiarazione concernente la data in cui si e' verificata la perdita di possesso, in tal modo dovendosi assicurare alla dichiarazione sostitutiva un sostanziale effetto retroattivo.
Al riguardo la scrivente fa presente, come gia' affermato nella citata circolare, che al pagamento delle tasse automobilistiche sono tenuti coloro che alla scadenza del termine utile per il pagamento risultino essere proprietari dell'autoveicolo sulla base delle risultanze del pubblico registro automobilistico (art. 5, commi 31 e 32 del decreto legge 30 dicembre 1982, n.953, convertito dalla legge 28 febbraio 1983, n.53), e che la stessa non e' piu' dovuta qualora, con la perdita del possesso, viene meno il presupposto impositivo.
Nell'impossibilita' materiale e giuridica di procurarsi la documentazione comprovante direttamente la perdita del possesso (ad esempio, nel caso di veicolo consegnato per la rivendita ad un soggetto autorizzato successivamente scomparso, senza aver adempiuto agli obblighi di trascrizione del veicolo), i contribuenti interessati potranno ugualmente ottenere l'esonero dal pagamento della tassa qualora presentino ai competenti Uffici "idonea documentazione attestante la inesistenza del presupposto giuridico per l'applicazione della t


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2002-01-12 Segnalato da Avv. Ionadi Euro








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