Diritto Tributario

Dal 19.3.2000 la banca dati tributaria doc.

A cura dell'avv. Franco Ionadi e del dott. Spataro



Contenzioso tributario - L'oggetto della giurisdizione tributaria e la modifica dell'art. 2 del D.Lgs. n. 546/92 ad opera della Finanzaria 2002 (Tri


2002-01-07
abstract: Contenzioso tributario - L'oggetto della giurisdizione tributaria e la modific ...

Segnalato da Avv. Ionadi Euro


L

L'art. 12 della legge 28.12.2001 n. 448 (Finmanziaria 2002)ha novellato la norma contenuta nell'art. 2 del Decreto Legislativo 31.12.1992 n. 546 in materia di atti impugnabili dinanzi alle commissioni tributarie e di giurisdizione del Giudice tributario.

Alla originaria formulazione della norma, che riportava una elencazione dei tributi soggetti alla giurisdizione tributaria, è stata sostituita una diversa formulazione omnicomprensiva che attrae alla giurisdizione delle commissioni le controversie relative a tributi sino ad ora rientranti nella giurisdizione ordinaria.

Si riporta per comodità di consultazione il testo della norma abrogata e quello del nuovo art. 2.

Art. 2 del D.Lgs. n. 546/92 (versione originaria):

Oggetto della giurisdizione tributaria

1. Sono soggette alla giurisdizione delle commissioni tributarie le controversie concernenti:

A) le imposte sui redditi;

B) l'imposta sul valore aggiunto, tranne i casi di cui all'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ed i casi in cui l'imposta é riscossa unitamente all'imposta sugli spettacoli;

C) l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili;

D) l'imposta di registro;

E) l'imposta sulle successioni e donazioni;

F) le imposte ipotecaria e catastale;

G) l'imposta sulle assicurazioni;

g-bis) il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi;

H) i tributi comunali e locali;

I) ogni altro tributo attribuito dalla legge alla competenza giurisdizionale delle commissioni tributarie.

2. Sono inoltre soggette alla giurisdizione tributaria le controversie concernenti le sovraimposte e le imposte addizionali nonché le sanzioni amministrative, gli interessi ed altri accessori nelle materie di cui al comma 1.

3. Appartengono altresì alla giurisdizione tributaria le controversie promosse dai singoli possessori concernenti l'intestazione, la delimitazione, la figura, l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo fra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella nonché le controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale."


Art. 2 D.Lgs. n. 546/92 come sostituito dall'art. 12 della legge 28.12.2001 n. 448:

(Oggetto della giurisdizione tributaria). -

1. Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, nonché le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.
2. Appartengono altresì alla giurisdizione tributaria le controversie promosse dai singoli possessori concernenti l'intestazione, la delimitazione, la figura, l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo fra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella, nonché le controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale.
3. Il giudice tributario risolve in via incidentale ogni questione da cui dipende la decisione delle controversie rientranti nella propria giurisdizione, fatta eccezione per le questioni in materia di querela di falso e sullo stato o la capacità delle persone, diversa dalla capacità di stare in giudizio.


2002-01-07 Segnalato da Avv. Ionadi Euro








  Il testo dei provvedimenti (leggi, decreti, regolamenti, circolari, sentenze, ordinanze, decreti, le interpretazioni non rivestono carattere di ufficialità e non sono in alcun modo sostitutivi della pubblicazione ufficiale cartacea. I testi proposti non sono formulari se non la' dove espressamente indicato. I puntini sostituiscono le parti del testo non visibili per verificarne in anticipo la lunghezza.< Riproduz. anche parziale riservata - @ IusOnDemand.com - condizioni d'uso della sezione - Elenco testi - condizioni generali - privacy policy - Cookie - Login -