Successioni – Passività deducibili nella vigenza del DPR n. 637 – Fattispecie – Sentenza Cassazione 8.11.2001 n. 13824 (Tributario)
abstract: Successioni – Passività deducibili nella vigenza del DPR n. 637 – F ...
Segnalato da Avv. Ionadi Euro Sentenza
"
"In tema d'imposta di successione, nel vigore del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637, per "debiti esistenti alla data di apertura della successione" - come tali deducibili, in presenza degli altri adempimenti richiesti all'erede dichiarante - s'intendono ("ex" art. 16 stesso d.P.R.) quelli relativi a rapporti debitori "in atto col defunto alla data di apertura della successione", restandone escluse le posizioni di mera responsabilità' del "de cuius" medesimo; non e' pertanto deducibile la passività' discendente da un'apertura di credito concessa da istituti bancari alla società' in accomandita semplice, con socio accomandatario l'ereditando, atteso che l'autonomia patrimoniale di detta società' non consente di sovrapporre il debito gravante sulla società' con la responsabilità' sussidiaria del socio accomandatario. "
Link: http://www.finanze.it
2001-12-27 Segnalato da Avv. Ionadi Euro Sentenza
|