Diritto Tributario

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A cura dell'avv. Franco Ionadi e del dott. Spataro



Sanzioni tributarie – Responsabilità solidale – Fattispecie – Sentenza Cassazione 12.11.2001 n. 13998 (Tributario)


2001-12-27
abstract: Sanzioni tributarie – Responsabilità solidale – Fattispecie – ...

Segnalato da Avv. Ionadi Euro


L

L'art. 12 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, in tema di repressione delle violazioni delle leggi finanziarie, con riguardo alle infrazioni che comportano soprattassa o pena pecuniaria, commesse da persone fisiche che abbiano la rappresentanza di enti privati forniti di personalità' giuridica, prevede la responsabilità' solidale dell'ente, in aggiunta a quella dell'autore dell'illecito, mentre non contempla l'ipotesi inversa, con la conseguenza che, alla stregua della predetta disposizione, in caso di infrazioni direttamente imputabili all'ente quale soggetto passivo del rapporto tributario, sia pure in forza di atti o comportamenti del suo organo, resta esclusa la possibilità' di affermare la responsabilità' del rappresentante in solido con quella del rappresentato. Il principio della identificazione del trasgressore, soggetto passivo della sanzione, con l'autore materiale della violazione risulta, invece, accolto più' di recente dal legislatore con il D. Lgs n. 472 del 1997, abrogativo, tra l'altro, della descritta normativa, che, all'art. 2, comma secondo, considera la persona fisica che ha posto in essere il comportamento trasgressivo come unico centro d'imputazione della sanzione, e, all'art. 11, ha poi esteso la responsabilità' dell'autore della violazione, in via solidale, al contribuente, che ben puo' essere un ente, con o senza personalità' giuridica. Tale disciplina, peraltro, non e' applicabile retroattivamente, in virtu' del principio fissato dall'art. 3 dello stesso decreto legislativo, che, al comma primo, esclude - analogamente a quanto previsto per le sanzioni penali e per quelle amministrative rispettivamente dagli artt. 25 Cost. e 2 cod. pen., e dall'art. 1 della legge n. 689 del 1981, la retroattività' della norma che introduce nuove sanzioni o aggrava quelle già' previste. (Nella specie la corte ha ribadito il principio, osservando che può' ravvisarsi responsabilità' a carico dell'amministratore di una società', secondo la legislazione previgente al D. Lgs. citato, solo se siano a lui direttamente ascrivibili omissioni colpose o attività' tali che ne facciano l'autore materiale della trasgressione).



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2001-12-27 Segnalato da Avv. Ionadi Euro








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