Procedimento di separazione personale tra coniugi - Esenzione fiscale dei relativi atti - Sentenza Corte Costituzionale 10.5.99 n. 154 - Effetti retro
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Segnalato da Avv. Ionadi Euro Approfondimento
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"La sentenza 29.4-10.5.1999 n.154 della Corte Costituzionale dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art.19 L.6.3.1987 n.74 in relazione agli artt.3 29 31 e 53 Cost., nella parte in cui non estende l'esenzione da imposte di bollo, registro, INVIM, ipot. e cat. prevista per tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di divorzio anche a quello di separazione personale dei coniugi: "L'art.19 l. 6 marzo 1987 n.74, secondo cui tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa, è costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 3 cost., sia sotto il profilo del principio di uguaglianza, sia sotto il profilo di ragionevolezza, nonchè degli art.29, 31 e 53 cost. - nella parte in cui non estende l'esenzione in esso prevista a tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale dei coniugi."
Alcuni mesi or sono ci chiedevamo se gli effetti della pronuncia potessero estendersi retroattivamente a fattispecie prodottesi anteriormente alla pubblicazione della sentenza...."
Link: http://www.studiumfori.it/visallex.php?id=580
2001-11-28 Segnalato da Avv. Ionadi Euro Approfondimento
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