Diritto Tributario

Dal 19.3.2000 la banca dati tributaria doc.

A cura dell'avv. Franco Ionadi e del dott. Spataro



Accertamenti fiscali - Rettifiche fondate su verbali della Guardia di Finanza recepiti acriticamente e aventi ad oggetto ispezioni e verifiche bancari


2001-11-17
abstract: Accertamenti fiscali - Rettifiche fondate su verbali della Guardia di Finanza re ...

Segnalato da Avv. Ionadi Euro


C

Com la sentenza in questione, segnalata da "Diritto & Diritti", i giudici tributari di Grosseto hanno annullato l'accertamento impugnato in quanto esso si limitava a richiamare le conclusioni cristallizzate nel processo verbale di constatazione della quardia di Finanza. Tale procedura è stata ritenuta non conforme allo schema legale dal momento che il recepimento acritico, automatico e pedissequo del contenuto e delle conclusioni della Guardia di Finanza non soddisfa l'obbligo di motivazione, richiedendosi invece una autonoma attività valutativa dell'ufficio finanziario. Si ricorda in proposito che dottrina e giurisprudenza di merito concordano nel ritenere illegittimo un siffatto modo di procedere, anche perché esso implicherebbe, di fatto, una sorta di "delega di funzioni" dall'organo di amministrazione attiva (appunto, l'ufficio finanziario) all'organo verificatore (la G. di F.), inconcepibile non solo alla luce della disciplina delle rispettive attribuzioni, ma anche della differente natura dei predetti organi.

Nella stesa sentenza si afferma un ulteriore principio in punto di verifiche bancarie. Infatti, nella specie, la rettifica in capo alla società era stata operata alla stregua non solo delle risultanze dei conti correnti intestati alla medesima società, ma anche sulla base di verifiche eseguite su conti correnti intestati a soggetti che, rispetto alla società, dovevano ritenersi "terzi" estranei. La CTP ha sancito la inutilizzabilità di siffatte risultanze, non avendo l'ufficio assolto l'onere di dimostrare il necessario collegamento tra detti conti e l'attività commerciale della società verificata.


Sulla specifica tematica, questa sezione aveva già segnalato, in data 24.8.2001, la sentenza della Cassazione 28.6.2001 n. 8826, la cui massima qui si riporta unitamente alla breve nota di commento:

"In tema di IVA, l'art. 51, secondo comma, nn. 2 e 7 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - che accorda all'ufficio il potere di richiedere agli istituti di credito notizie dei movimenti sui conti bancari intrattenuti dal contribuente e di presumere la loro inerenza ad operazioni imponibili, ove non si deduca e dimostri che i movimenti medesimi siano stati conteggiati nella dichiarazione annuale o siano ricollegabili ad atti non soggetti a tassazione - non trova applicazione con riguardo a conti bancari intestati esclusivamente a persone diverse, ancorche' legate al contribuente da vincoli familiari o commerciali, salvo che l'ufficio opponga e poi provi in sede giudiziale che l'intestazione a terzi e' fittizia o comunque e' superata, in relazione alle circostanze del caso concreto, dalla sostanziale imputabilita' al contribuente medesimo delle posizioni creditorie e debitorie annotate sui conti."

La sentenza in questione esclude la automatica utilizzabilità di dati ed elementi relativi a conti bancari intestati esclusivamente a soggetti terzi (anche se legati al contribuente da vincoli familiari o aziendali), subordinandola alla prova, da parte dell'amministrazione finanziaria, della fittizietà della intestazione formale e, quindi, della sostanziale riferibilità al contribuente delle movimentazioni bancarie.
Del resto, la Corte, con pronuncia del 21.6.2001 n. 8457, segnalata su questa sezione il 23 Luglio scorso, relativa ad accertamento fondato su verifica di conti cointestati al contribuente e a un terzo, aveva già rimarcato la necessità della prova dell'effettivo collegamento e della concreta riferibilità delle operazioni bancarie al contribuente accertato.


Link: http://www.diritto.it/sentenze/commtribut/sen_07_0


2001-11-17 Segnalato da Avv. Ionadi Euro








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