Diritto Tributario

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A cura dell'avv. Franco Ionadi e del dott. Spataro



Imposta di registro - Riforma della sentenza già sottoposta a tassazione - Necessità di una autonoma richiesta di rimborso e ininfluenza nel giudizio


2001-11-12
abstract: Imposta di registro - Riforma della sentenza già sottoposta a tassazione - Neces ...

Segnalato da Avv. Ionadi Euro


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"In tema di imposta di registro, ai sensi del disposto degli artt. 37 e 77 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, la riforma totale o parziale nei successivi gradi di giudizio (e fino alla formazione del giudicato) della sentenza tassata non si riflette sull'avviso di liquidazione relativo a detta sentenza, ma fa sorgere un (autonomo) diritto del contribuente al
conguaglio o al rimborso. Tale diritto non puo' essere fatto valere nel giudizio eventualmente insorto a seguito di ricorso avverso l'avviso di liquidazione, ma deve essere azionato nelle forme ed entro i termini di decadenza di cui all'art. 77 del d.P.R. n. 131 del 1986, che prevede la presentazione di un'apposita domanda di rimborso all'Ufficio che ha eseguito
la registrazione. Pertanto la sola riforma della sentenza tassata non determina la cessazione della materia del contendere nel giudizio insorto a seguito di ricorso avverso l'avviso di liquidazione summenzionato, trattandosi di evento che non incide ex se sulla legittimita' e sulla fondatezza della pretesa tributaria azionata con l'avviso stesso. Detto
sistema delineato dal citato art. 37 - e cioe': assoggettamento ad imposta di registro (nella misura fissata per le diverse ipotesi previste dall'art. 8 della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986) di provvedimenti giurisdizionali anche non definitivi, perche' impugnati od
ancora impugnabili, salvo esercizio dei diritti al conguaglio o al rimborso sulla base di successiva sentenza passata in giudicato - non puo' ritenersi in contrasto con gli artt. 3, 53 e 97 della Costituzione."


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2001-11-12 Segnalato da Avv. Ionadi Euro








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